Art. 5. 1. Per la finalita' di cui alla presente ordinanza e' istituita una commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sei esperti, di cui il presidente e un componente designati dal commissario delegato - presidente della regione Puglia, due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un componente designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La commissione e' nominata con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il commissario delegato - presidente della regione Puglia, che ne fissa anche i compensi e le modalita' dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del commissario delegato. Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie del commissario delegato - presidente della regione Puglia.