Art. 5.
  1. Per la finalita' di cui alla presente ordinanza e' istituita una
commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sei esperti,
di  cui  il  presidente  e  un  componente  designati dal commissario
delegato  - presidente della regione Puglia, due componenti designati
dal   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  un
componente  designato  dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed un componente designato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. La  commissione  e'  nominata  con  provvedimento  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro
delle  infrastrutture e dei trasporti e con il commissario delegato -
presidente  della  regione Puglia, che ne fissa anche i compensi e le
modalita'  dei  rimborsi  spese,  ed  ha  sede  presso gli uffici del
commissario  delegato.  Il  relativo onere grava sulle disponibilita'
finanziarie  del  commissario  delegato  -  presidente  della regione
Puglia.