Art. 6. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sono attribuite al commissario delegato - presidente della regione Puglia le seguenti risorse: Euro 7.102.433,48 a valere sulle economie di stanziamento di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3400 del 19 dicembre 1996. Euro 5 milioni di cui all'art. 52, comma 60, della legge 28 dicembre 2001, n. 488. 2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; ad utilizzare i proventi di cui al precedente art. 3; ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari. 3. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi delle somme che verranno erogate sul finanziamento di Euro 51,65 milioni di cui alla deliberazione programmatica C.I.P.E. del 3 maggio 2001.