Art. 6.
  1. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui alla presente
ordinanza, sono attribuite al commissario delegato - presidente della
regione Puglia le seguenti risorse:
    Euro 7.102.433,48  a valere sulle economie di stanziamento di cui
al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile n. 3400 del 19 dicembre 1996.
    Euro 5   milioni  di  cui  all'art.  52,  comma 60,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 488.
  2. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al precedente comma 1, il
commissario delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato
ad  avvalersi  delle  risorse  comunitarie,  nazionali,  regionali  e
locali,   comunque   assegnate  o  destinate  alla  realizzazione  di
interventi  in  materia  di approvvigionamento idrico primario ad uso
plurimo  e  distribuzione  delle  acque  ad  uso  civile, agricolo ed
industriale;  ad  attivare  le procedure necessarie per assicurare il
cofinanziamento  comunitario degli interventi previsti dalla presente
ordinanza;  ad  utilizzare i proventi di cui al precedente art. 3; ad
avanzare   istanze   di   finanziamento   su  programmi  nazionali  e
comunitari.
  3. Il  commissario  delegato  e'  altresi' autorizzato ad avvalersi
delle  somme  che  verranno  erogate  sul finanziamento di Euro 51,65
milioni di cui alla deliberazione programmatica C.I.P.E. del 3 maggio
2001.