Art. 7. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157; decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater; legge 5 gennaio 1994, n. 36: art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i), articoli 11 e 13, articolo 17, comma 5; legge regionale 6 settembre 1999, n. 28; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86; delibera C.I.P.E. n. 8 del 19 febbraio 1999. 2. Salva l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni del prefetto di Foggia - commissario delegato. 3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.