Art. 7.
  1. Per   l'attuazione   degli   interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia,
e'  autorizzato,  nei  limiti  necessari  per  la realizzazione degli
interventi   di  emergenza  e  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:
    decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
    decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;
    decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni ed
integrazioni,  articoli 6,  8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29,
32, 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;
    legge  5 gennaio  1994,  n. 36: art. 3, comma 1, art. 4, comma 1,
lettere b),  c),  e),  g),  h),  i),  articoli 11  e 13, articolo 17,
comma 5;
    legge regionale 6 settembre 1999, n. 28;
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per   le   parti   strettamente   collegate   all'applicazione  delle
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86;
    delibera C.I.P.E. n. 8 del 19 febbraio 1999.
  2. Salva  l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in
corso  di  emanazione,  rimangono  fermi  gli  effetti prodotti dalle
determinazioni del prefetto di Foggia - commissario delegato.
  3. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute nelle precedenti
citate  ordinanze  che  non  risultino  in  contrasto con la presente
ordinanza.