Art. 2. 1. La spesa indicata nei programmi regionali acquisiti, valutatane la coerenza e la compatibilita' con le indicazioni di cui alla nota ministeriale sopra citata, sara' autorizzata con le modalita' e nei tempi previsti per l'attuazione del programma straordinario di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 135