Art. 2.
  1.  La spesa indicata nei programmi regionali acquisiti, valutatane
la  coerenza  e la compatibilita' con le indicazioni di cui alla nota
ministeriale  sopra  citata, sara' autorizzata con le modalita' e nei
tempi  previsti  per  l'attuazione  del  programma  straordinario  di
investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 135