IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001,  che  delega  le funzioni del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
21 dicembre   2001,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2002,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione
Puglia   nel   settore   dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali
pericolosi,  bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde
e  dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
dell'8 novembre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20
del 25 gennaio 1995;
  Viste   le   ordinanze   del  Ministero  dell'interno  delegato  al
coordinamento  per  la  Protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154
del  3 luglio  1996,  n.  2557  del  30 aprile 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 104 del 7 maggio
1997,  n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  159  del 10 luglio 1997, n. 2701 del
29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  260  del  7 novembre  1997,  n. 2776 del 31 marzo 1998,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80
del  6 aprile  1998,  n.  2985  del  31 maggio 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 132 dell'8 giugno
1999,  n.  3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  59  dell'11 marzo 2000 e n. 3077 del
4 agosto  2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 186 del 10 agosto 2000;
  Vista  la  nota  n.  520/CD  dell'8 febbraio  2001  con la quale il
commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia,  chiede
integrazioni  e  modifiche alla citata ordinanza n. 3077 del 4 agosto
2000,  con  riferimento  alle  attivita'  in  materia di tutela delle
acque;
  Considerato  che,  a  causa  del deficit idrico di alcuni territori
della  regione  Puglia  con  fenomeni  di  abbassamento delle falde e
conseguente salinizzazione delle stesse, nonche' a causa dei fenomeni
di  desertificazione  conseguenti  alla  diminuita  piovosita'  degli
ultimi  anni,  risulta strategico adottare misure di risparmio idrico
sviluppando,   in  particolare,  il  riutilizzo  delle  acque  reflue
depurate;
  Considerato  altresi'  che,  alla  luce  delle  nuove  disposizioni
normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una
piu'  puntuale  definizione  delle  competenze  gia'  attribuite e da
attribuire al presidente della regione Puglia - commissario delegato;
  Atteso  che  il  perdurare  dello  stato di emergenza nella regione
Puglia   richiede  ulteriori  tempi  per  consentire  al  commissario
delegato   la  prosecuzione  delle  azioni  intraprese,  nonche'  per
realizzare  una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili
per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee,
per    l'attuazione    del    sistema    idrico   integrato   e   per
l'approvvigionamento   delle   acque   ad  uso  civile,  agricolo  ed
industriale,   anche   mediante  il  riutilizzo  delle  acque  reflue
depurate;
  Attesa  altresi', l'esigenza ai fini del superamento dello stato di
emergenza  di  portare  a  termine  le  iniziative  nel settore della
gestione   dei  rifiuti  urbani,  con  riferimento  particolare  alla
realizzazione  del  sistema  del  recupero  energetico  dei  rifiuti,
nonche'   del   completamento  della  rete  per  il  recupero  ed  il
riutilizzo;
  Ritenuto  necessario,  quindi, integrare e modificare le precedenti
ordinanze  per  consentire  il  superamento  dello stato di emergenza
nella regione Puglia;
  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Puglia;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato, attua
gli   interventi   necessari   per   il   superamento  dell'emergenza
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati  e  della  distribuzione  delle  acque  ad  uso agricolo ed
industriale,  nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia fino alla
cessazione dello stato di emergenza.
  2. Il  prefetto  di  Bari  - commissario delegato, opera, fino alla
cessazione  dello  stato  di  emergenza,  per  il completamento degli
interventi  dallo  stesso  avviati,  con  i poteri gia' conferiti con
l'ordinanza   n.   3077  del  4 agosto  2000,  raccordandosi  con  il
presidente della regione Puglia - commissario delegato.