IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1995; Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la Protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000; Vista la nota n. 520/CD dell'8 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Puglia, chiede integrazioni e modifiche alla citata ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con riferimento alle attivita' in materia di tutela delle acque; Considerato che, a causa del deficit idrico di alcuni territori della regione Puglia con fenomeni di abbassamento delle falde e conseguente salinizzazione delle stesse, nonche' a causa dei fenomeni di desertificazione conseguenti alla diminuita piovosita' degli ultimi anni, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando, in particolare, il riutilizzo delle acque reflue depurate; Considerato altresi' che, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una piu' puntuale definizione delle competenze gia' attribuite e da attribuire al presidente della regione Puglia - commissario delegato; Atteso che il perdurare dello stato di emergenza nella regione Puglia richiede ulteriori tempi per consentire al commissario delegato la prosecuzione delle azioni intraprese, nonche' per realizzare una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del sistema idrico integrato e per l'approvvigionamento delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate; Attesa altresi', l'esigenza ai fini del superamento dello stato di emergenza di portare a termine le iniziative nel settore della gestione dei rifiuti urbani, con riferimento particolare alla realizzazione del sistema del recupero energetico dei rifiuti, nonche' del completamento della rete per il recupero ed il riutilizzo; Ritenuto necessario, quindi, integrare e modificare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dello stato di emergenza nella regione Puglia; Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato, attua gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e della distribuzione delle acque ad uso agricolo ed industriale, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia fino alla cessazione dello stato di emergenza. 2. Il prefetto di Bari - commissario delegato, opera, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il completamento degli interventi dallo stesso avviati, con i poteri gia' conferiti con l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, raccordandosi con il presidente della regione Puglia - commissario delegato.