Art. 11. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza nel settore della distribuzione delle acque ad uso agricolo e industriale, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia Euro 1.843.751,13 (L. 3.570 milioni) a valere sulle risorse assegnate per le attivita' di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000, nonche' Euro 1.013.495,02 (L. 1.962.400.000) per attivita' di monitoraggio e studio di cui all'art. 62, comma 14-bis, del decreto legislativo n. 152/1999 assegnate alla regione Puglia con decreto direttoriale n. 0787/TAI/DI/G/SP del 13 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - servizio per la tutela delle acque interne, allo stesso commissario delegato restano attribuite le risorse gia' assegnate per complessivi Euro 61.166.572,84 (L. 118.435.000.000) a valere sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, assegnazione per l'anno 2001 (deliberazione C.I.P.E. n. 29/2001 dell'8 marzo 2001). 2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia: dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di acquedotto, fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo nella regione Puglia, nonche' delle risorse derivanti dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e dalle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000; attiva le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari; utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere dal medesimo appaltate in materia di tutela delle acque, nonche' le economie eventualmente trasferite dal prefetto di Bari - commissario delegato a chiusura delle opere di propria competenza. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 7, punto f) della presente ordinanza, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia Euro 3.615.198,29 (lire 7.000 milioni) a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).