Art. 14. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione e gestione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare, oltre che alle norme indicate all'art. 4 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, all'art. 2, comma 2, all'art. 6 ed all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999; all'art. 2, comma 2 ed all'art. 6, comma 4 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000; all'art. 9 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, alle seguenti disposizioni: decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4, 10, 11, 13 e 20; legge 22 dicembre 2000, n. 388 - articolo 141, comma 4; decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157; decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni - articoli 25, 37-bis, 37-ter e 37-quater; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35; leggi regionali n. 17 del 13 agosto 1993, n. 13 del 18 luglio 1996, n. 28 del 6 settembre 1999 e n. 20 del 27 maggio 2001. 2. I commissari delegati possono, altresi', adottare provvedimenti in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze gia' emanate. 3. Sono soppressi: l'art. 2, punto 3, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998; i commi 1 e 2, cosi' come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3045 del marzo 2000, e i commi 4 e 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999; l'art. 2, comma 3, punto 3.2 e l'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000; l'art. 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000; l'art. 8 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000. 4. Salva l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni dei commissari delegati. 5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.