Art. 15. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2002 Il Ministro: Scajola