Art. 2. 1. Il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077 dei 4 agosto 2000 e' soppresso e sostituito dal seguente: "5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, nonche' il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152". 2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede: a) a completare il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, adottato in osservanza dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, anche in relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani; b) a completare la realizzazione del sistema impiantistico integrato per il recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani, con riferimento ai centri intercomunali per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ed eventuali piazzole di stoccaggio, alle linee di selezione dei rifiuti indifferenziati, agli impianti di compostaggio, agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti; c) a completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e riutilizzo mediante localizzazione di nuovi impianti di titolarita' pubblica di discarica controllata da utilizzare anche per lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli impianti di cui al precedente punto b). Comunque, nelle more della realizzazione di tali nuovi impianti, il commissario delegato, entro il 31 ottobre 2002, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati; d) ad assicurare la realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti urbani, e, nella fase d'emergenza, anche mediante la nomina di "commissari ad acta" in sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto; e) a determinare i criteri per il calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani in discarica nel periodo di vigenza della situazione d'emergenza, prevedendo, tendenzialmente, per le discariche in esercizio, un congruo contesto temporale per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto, nonche' a determinare, sempre durante la fase d'emergenza, i criteri per il calcolo della tariffa delle linee di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e degli impianti di compostaggio; f) ad espletare, in materia di bonifica di siti inquinati, i compiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, cosi' come sostituiti e integrati dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000; g) ad espletare, in materia di aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto, i compiti di cui all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.