Art. 2.
  1. Il  comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077 dei 4 agosto 2000
e' soppresso e sostituito dal seguente: "5. Il commissario delegato -
presidente  della  regione Puglia, definisce il piano di gestione dei
rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del
decreto  legislativo  5 febbraio  1977,  n.  22,  nonche' il piano di
tutela  delle  acque  di  cui  all'art.  44  del  decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152".
  2. Il  commissario  delegato  - presidente della regione Puglia, in
particolare, provvede:
    a) a  completare  il  piano di gestione dei rifiuti e di bonifica
delle  aree  inquinate,  adottato in osservanza dell'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza  n.  3077 del 4 agosto 2000, con decreto commissariale
n.  41  del  6 marzo  2001, anche in relazione alla definizione degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
    b) a   completare  la  realizzazione  del  sistema  impiantistico
integrato  per  il  recupero  e  riutilizzo  dei  rifiuti urbani, con
riferimento ai centri intercomunali per i materiali provenienti dalla
raccolta  differenziata,  ed  eventuali  piazzole di stoccaggio, alle
linee  di  selezione  dei  rifiuti  indifferenziati, agli impianti di
compostaggio,  agli  impianti  di produzione di combustibile derivato
dai rifiuti;
    c) a  completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non
destinati  al  recupero e riutilizzo mediante localizzazione di nuovi
impianti   di   titolarita'  pubblica  di  discarica  controllata  da
utilizzare  anche  per  lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli
impianti  di  cui  al precedente punto b). Comunque, nelle more della
realizzazione  di tali nuovi impianti, il commissario delegato, entro
il  31 ottobre  2002, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio
degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati;
    d) ad  assicurare  la  realizzazione  di  tutte le condizioni per
addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per
ambito  territoriale  ottimale  dei  rifiuti  urbani,  e,  nella fase
d'emergenza,  anche  mediante  la  nomina  di "commissari ad acta" in
sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto;
    e) a  determinare  i  criteri  per  il  calcolo  della tariffa di
smaltimento  dei  rifiuti  urbani in discarica nel periodo di vigenza
della  situazione  d'emergenza,  prevedendo,  tendenzialmente, per le
discariche  in  esercizio,  un  congruo  contesto  temporale  per  la
gestione   successiva   alla   chiusura   dell'impianto,   nonche'  a
determinare,  sempre  durante  la  fase d'emergenza, i criteri per il
calcolo  della  tariffa  delle  linee di selezione dei rifiuti urbani
indifferenziati e degli impianti di compostaggio;
    f) ad  espletare,  in  materia  di  bonifica di siti inquinati, i
compiti  di  cui  all'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2776 del
31 marzo   1998,  cosi'  come  sostituiti  e  integrati  dall'art.  2
dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;
    g) ad  espletare,  in materia di aree ad elevato rischio di crisi
ambientale  di  Brindisi  e  di Taranto, i compiti di cui all'art. 1,
comma 6, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.