Art. 2. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendere a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2002 Il Ministro: Scajola