Art. 2.
  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  resta estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente
ordinanza   e   pertanto   eventuali   oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze o da contenziosi sono da intendere a carico dei soggetti
attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Scajola