IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici"; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, recante: "Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2001; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso 1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati: al 5,15 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; al 5,35 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni; al 5,50 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni. 2. I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per il finanziamento delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000. 3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.