IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni,   recante:  "Nuove  norme  relative  alla  concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione
del   RIBOR  con  l'EURIBOR  quale  pagamento  di  indicizzazione  di
strumenti e rapporti giuridici";
  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  16 febbraio 1999,
recante:  "Fissazione  del  saggio di interesse sui mutui della Cassa
depositi e prestiti";
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17
ottobre  2001,  recante:  "Modifica  dei tassi di interesse sui mutui
della  Cassa depositi e prestiti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 22 ottobre 2001;
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
               Determinazione del saggio di interesse
                       sui mutui a tasso fisso
  1.  Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi
di  interesse  in  ragione d'anno, determinati secondo il criterio di
calcolo giorni 360/360, sono fissati:
    al  5,15  per  cento  per i mutui a tasso fisso con durata fino a
dieci anni;
    al  5,35  per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore
di dieci anni fino a quindici anni;
    al  5,50  per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore
di quindici anni fino a venti anni.
  2.  I  suddetti  tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il
finanziamento  di  interventi  infrastrutturali  inseriti  nei  patti
territoriali   e  nei  contratti  d'area  approvati  ai  sensi  delle
disposizioni  vigenti,  nonche'  per  il finanziamento delle spese di
investimento  inserite  nei programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo  sostenibile  del  territorio di cui agli allegati A e B del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000.
  3.  Il  tasso  fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto
quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.