Art. 2. Ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio 2.1 L'esercente che, anteriormente all'adozione della presente direttiva non abbia operato nei termini indicati al precedente art. 1, e' tenuto con riferimento alle bollette emesse e salvo prescrizione, a provvedere a proprie spese, su richiesta del singolo cliente o di una delle formazioni associative nelle quali i clienti siano organizzati, al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso al cliente delle eventuali differenze. 2.2 L'esercente provvede al ricalcolo di cui al comma 2.1 entro novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta. 2.3 Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'esercente di cui al comma 2.1 presenta all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rendiconto del numero di richieste di ricalcolo ricevute, dei tempi di evasione di tali richieste, e degli esiti del ricalcolo.