Art. 2.
                       Ricalcolo degli importi
                    delle bollette di conguaglio
  2.1  L'esercente  che,  anteriormente  all'adozione  della presente
direttiva  non  abbia operato nei termini indicati al precedente art.
1,   e'   tenuto   con  riferimento  alle  bollette  emesse  e  salvo
prescrizione,  a provvedere a proprie spese, su richiesta del singolo
cliente  o  di una delle formazioni associative nelle quali i clienti
siano  organizzati,  al  ricalcolo  degli  importi  delle bollette di
conguaglio e al rimborso al cliente delle eventuali differenze.
  2.2  L'esercente  provvede  al  ricalcolo di cui al comma 2.1 entro
novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta.
  2.3  Entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
direttiva, l'esercente di cui al comma 2.1 presenta all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas un rendiconto del numero di richieste di
ricalcolo  ricevute, dei tempi di evasione di tali richieste, e degli
esiti del ricalcolo.