Art. 3. Informazioni alla clientela 3.1 L'esercente che, anteriormente all'adozione della presente direttiva non abbia operato nei termini indicati al precedente art. 1, e' tenuto a informare i propri clienti, a propria cura e spese, circa il fatto che il medesimo esercente ha adottato modalita' di applicazione delle variazioni tariffarie difformi da quanto previsto dal citato provvedimento Cip n. 24/88, e che, in seguito a richiesta, tali clienti hanno diritto al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso delle eventuali differenze. 3.2 L'informazione ai clienti di cui al comma 3.1 deve essere data secondo le seguenti modalita': a) gli esercenti aventi piu' di 500.000 clienti finali sono tenuti a pubblicare, su almeno tre quotidiani, con diffusione nazionale, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio; b) gli esercenti aventi un numero di clienti finali superiore a 100.000 e inferiore a 500.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un quotidiano con diffusione nazionale, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio; c) gli esercenti aventi un numero di clienti finali superiore a 5.000 e inferiore a 100.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un quotidiano, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio; d) gli esercenti aventi un numero di clienti finali inferiore a 5.000 sono tenuti a fornire, in allegato alla prima bolletta emessa successivamente all'adozione della deliberazione di cui al comma 3.3, un avviso avente adeguata evidenza e dimensione. 3.3 Il testo dell'avviso di cui al comma 3.2, che sara' definito con successivo provvedimento, deve essere pubblicato dagli esercenti di cui al comma 3.2, lettere a), b) e c), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.