Art. 3.
                     Informazioni alla clientela
  3.1  L'esercente  che,  anteriormente  all'adozione  della presente
direttiva  non  abbia operato nei termini indicati al precedente art.
1,  e'  tenuto  a informare i propri clienti, a propria cura e spese,
circa  il  fatto  che  il medesimo esercente ha adottato modalita' di
applicazione  delle variazioni tariffarie difformi da quanto previsto
dal citato provvedimento Cip n. 24/88, e che, in seguito a richiesta,
tali  clienti hanno diritto al ricalcolo degli importi delle bollette
di conguaglio e al rimborso delle eventuali differenze.
  3.2  L'informazione ai clienti di cui al comma 3.1 deve essere data
secondo le seguenti modalita':
    a) gli  esercenti  aventi  piu'  di  500.000  clienti finali sono
tenuti  a  pubblicare,  su  almeno  tre  quotidiani,  con  diffusione
nazionale,  un  avviso  avente  adeguata  evidenza  e  dimensioni non
inferiori a un quarto di foglio;
    b) gli  esercenti  aventi un numero di clienti finali superiore a
100.000  e inferiore a 500.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un
quotidiano  con  diffusione  nazionale,  un  avviso  avente  adeguata
evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio;
    c) gli  esercenti  aventi un numero di clienti finali superiore a
5.000  e  inferiore  a 100.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un
quotidiano,  un  avviso  avente  adeguata  evidenza  e dimensioni non
inferiori a un quarto di foglio;
    d) gli  esercenti  aventi un numero di clienti finali inferiore a
5.000  sono  tenuti a fornire, in allegato alla prima bolletta emessa
successivamente all'adozione della deliberazione di cui al comma 3.3,
un avviso avente adeguata evidenza e dimensione.
  3.3  Il  testo  dell'avviso di cui al comma 3.2, che sara' definito
con  successivo provvedimento, deve essere pubblicato dagli esercenti
di  cui al comma 3.2, lettere a), b) e c), entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.