Art. 2.
  Per  tutti  gli  interventi  disciplinati  dal decreto ministeriale
8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
    per  le  relative  operazioni di finanziamento non sono richieste
particolari  forme  di  garanzia,  salva  la  facolta' per l'istituto
finanziatore  di  richiederle  per i progetti a valere sulla legge n.
346/1988;
    altresi',  ai  sensi  dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto
ministeriale,  in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio  1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge
7 aprile  1995,  n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati
ai  sensi  dell'art.  2,  comma secondo,  della  legge  n. 46/1982, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono  assistiti  da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi  causa  derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis, del codice civile,
fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
    la  durata  del  progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.