Art. 11. 1. Il comma 4 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 22 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e sostituito dal seguente: "4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria dei progetti numeri 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 novembre 1996, n. 062/PERS/III, nonche' dei progetti n. 60 e 64, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150/ GAB, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 67/1988. Le relative risorse sono versate nella contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che potra' utilizzare le somme che dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della gestione commissariale.".