Art. 11.
  1.  Il  comma  4  dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  aggiunto  dall'art.  4, comma 22 dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio   2001   e'  soppresso  e  sostituito  dal  seguente:  "4.  Il
commissario  delegato - presidente della Regione siciliana provvede a
curare  direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria
dei  progetti  numeri  37,  82,  84,  85,  86,  89  e  94,  ammessi a
finanziamento  con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  21  novembre  1996,  n.  062/PERS/III,  nonche'  dei
progetti n. 60 e 64, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro
dell'ambiente  2  ottobre 1990, n. 1150/ GAB, in attuazione dell'art.
18  della  legge  n.  67/1988. Le relative risorse sono versate nella
contabilita'  speciale intestata al commissario delegato - presidente
della Regione siciliana, che potra' utilizzare le somme che dovessero
residuare  dopo  il  pagamento  delle  obbligazioni  assunte  per  la
realizzazione  di  interventi  analoghi  o  di  altri  interventi  di
competenza della gestione commissariale.".