Art. 13.
  1.  L'art.  4  dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, cosi' come
modificato  e  integrato dall'art. 4, comma 25 dell'ordinanza n. 3136
del 25 maggio 2001 e' soppresso e sostituito con il seguente:
  "Art.  4.  -  1. Il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che conferiscono
i  rifiuti,  da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli
impianti di termoutilizzazione della frazione residuali dei rifiuti e
dispone  la  realizzazione  di  opere  di  risanamento  ambientale ed
infrastrutturali nei siti ove i suddetti impianti sono ubicati. Detto
contributo  e'  stabilito  nella  misura di 1.0 centesimi di euro per
chilogrammo    di    rifiuto   conferito   agli   impianti   per   la
termoutilizzazione dei rifiuti.
  2.  Il  commissario  delegato - presidente della Regione siciliana,
realizza,  avvalendosi  delle  risorse ad esso assegnate, nonche' dei
poteri  e delle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999   e   dalle   successive   ordinanze   a  questa  collegate,  le
infrastrutture  di  collegamento  e  di  mitigazione ambientale degli
impianti    di    trattamento   della   frazione   residuale   e   di
termoutilizzazione dei rifiuti".
  3.  All'art.  5, commi 1, 2 e 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo
2000, cosi' come integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza
n.  3136  del 25 maggio 2001 le parole "Ministero dell'ambiente" sono
soppresse  e  sono  sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio".