Art. 13. 1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, cosi' come modificato e integrato dall'art. 4, comma 25 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e sostituito con il seguente: "Art. 4. - 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di termoutilizzazione della frazione residuali dei rifiuti e dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali nei siti ove i suddetti impianti sono ubicati. Detto contributo e' stabilito nella misura di 1.0 centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti per la termoutilizzazione dei rifiuti. 2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonche' dei poteri e delle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dalle successive ordinanze a questa collegate, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di trattamento della frazione residuale e di termoutilizzazione dei rifiuti". 3. All'art. 5, commi 1, 2 e 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, cosi' come integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sono sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".