Art. 14. 1. Il punto 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto dall'art. 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso e sostituito dai seguenti: "4. Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate, a soggetti pubblici o privati, dai prefetti, anche in assenza del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base di comprovate esigenze ambientali. 4-bis. Al fine di garantire continuita' nel servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonche' al fine di prevenire interruzioni del servizio pubblico, i comuni titolari di discariche gia' autorizzate, previo intesa con i prefetti competenti per territorio, adottano tutti i necessari provvedimenti straordinari atti a garantire comunque la continuita' del servizio in favore dei comuni cosi' come identificati dai prefetti stessi. La chiusura anticipata delle discariche attive e' di competenza esclusiva dei prefetti che la dispongono solo dopo che sia assicurata la continuita' del servizio in favore dei comuni che in esse conferivano i rifiuti. 4-ter. Rimane nella esclusiva competenza del commissario delegato - presidente della Regione siciliana, l'autorizzazione allo smaltimento finale delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in discariche per rifiuti speciali, nonche', ove necessario, alla loro costruzione e/o gestione.". 2. I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, cosi' come modificata dall'art. 4, comma 30, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, sono soppressi. 3. L'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e soppresso. 4. Il comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Ai sub commissari nominati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana compete il compenso forfettario lordo e il trattamento di missione stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001. Per il vice commissario di cui alla presente ordinanza, gia' nominato con ordinanza commissariale n. 641 del 23 luglio 2001, detto compenso e' pari al doppio della misura stabilita dal predetto decreto ministeriale n. 334/2001, fermo restando l'identico trattamento di missione".