Art. 14.
  1.  Il  punto  4  dell'art.  4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio
2000,  aggiunto  dall'art. 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio 2001, e' soppresso e sostituito dai seguenti:
  "4.  Le  autorizzazioni  concernenti  la  costruzione e la gestione
delle  discariche  per  rifiuti  speciali sono rilasciate, a soggetti
pubblici  o  privati, dai prefetti, anche in assenza del piano di cui
all'art.  22  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sulla
base di comprovate esigenze ambientali.
  4-bis.  Al  fine  di garantire continuita' nel servizio pubblico di
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati, nonche' al fine di
prevenire  interruzioni  del  servizio pubblico, i comuni titolari di
discariche  gia' autorizzate, previo intesa con i prefetti competenti
per territorio, adottano tutti i necessari provvedimenti straordinari
atti  a  garantire comunque la continuita' del servizio in favore dei
comuni  cosi'  come  identificati  dai  prefetti  stessi. La chiusura
anticipata  delle  discariche  attive  e' di competenza esclusiva dei
prefetti   che   la  dispongono  solo  dopo  che  sia  assicurata  la
continuita' del servizio in favore dei comuni che in esse conferivano
i rifiuti.
  4-ter. Rimane nella esclusiva competenza del commissario delegato -
presidente della Regione siciliana, l'autorizzazione allo smaltimento
finale  delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in
discariche  per  rifiuti speciali, nonche', ove necessario, alla loro
costruzione e/o gestione.".
  2.  I  commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio
2000,  cosi' come modificata dall'art. 4, comma 30, dell'ordinanza n.
3136 del 25 maggio 2001, sono soppressi.
  3. L'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e soppresso.
  4.  Il  comma  2  dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio
2000  e'  soppresso  e  sostituito  dal  seguente: "Ai sub commissari
nominati   dal   commissario  delegato  -  presidente  della  Regione
siciliana  compete  il compenso forfettario lordo e il trattamento di
missione  stabilito  dal  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001. Per il
vice  commissario  di  cui alla presente ordinanza, gia' nominato con
ordinanza  commissariale n. 641 del 23 luglio 2001, detto compenso e'
pari   al   doppio   della  misura  stabilita  dal  predetto  decreto
ministeriale  n.  334/2001,  fermo restando l'identico trattamento di
missione".