Art. 15. 1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e sostituito con il seguente: "2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza le attivita' di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza". 2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio". 3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 dopo le parole: "non ancora progettate," sono aggiunte le parole: "gia' coperte da finanziamento.". 4. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole "previa intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio" sono sostituite dalle parole "previa intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" e sono soppresse le parole "Gli interventi sono realizzati d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001". 5. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11: "10. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale anche dell'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica di cui all'art. 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, al fine di individuare tutte le opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, anche ai fini irrigui, delle acque reflue, esistenti sull'intero territorio regionale, o per le quali sia comunque gia' avvenuto l'inserimento nei documenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche, nonche' al fine di individuare lo stato di tutte le opere relative agli interventi di cui all'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Per le finalita' di cui al precedente comma 10, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo' assegnare all'osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica fino ad un massimo di dieci unita' di personale appartenente alla pubblica amministrazione alle medesime condizioni previste dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999". 6. All'art. 4, comma 33, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole: "non oltre il termine del 31 marzo 2002" sono soppresse e sostituite dalle parole: "non oltre il termine del 31 dicembre 2002". 7. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 i commi 2 e 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale ed al P.A.R.F. e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibiita' dei lavori. 3. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.". 8. All'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: "venti unita'" sono soppresse e sostituite dalle parole: "quaranta unita'". 9. All'art. 5, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: "venti unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello ottavo, anzianita' pari a 0, e di tre esperti" sono soppresse e sostituite dalle parole: "cinque esperti"; dopo le parole: "3 agosto 1998, n. 267" sono aggiunte le parole: "ovvero, per professori, e ricercatori universitari, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dall'art. 10, comma 3-bis dell'ordinanza n. 2983/1999 come modificato dall'art. 4, comma 18, dell'ordinanza n. 3136/2001". 10. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso. 11. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: "con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente" sono sostituite con le parole: "con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio". 12. All'art. 9, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, dopo le parole: "tutela delle acque" sono aggiunte le parole: "eccetto quelle previste dalla misura 1.1.2 sottomisura 1.1.2 b del POR Sicilia 2000-2006,".