Art. 15.
  1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
e'  soppresso  e  sostituito  con  il  seguente:  "2.  Il commissario
delegato  -  presidente della Regione siciliana realizza le attivita'
di  monitoraggio  previste dalla vigente normativa per gli interventi
di propria competenza".
  2.  All'art.  2, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle
parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
  3.  All'art.  2, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
dopo  le  parole:  "non  ancora progettate," sono aggiunte le parole:
"gia' coperte da finanziamento.".
  4.  All'art.  2, comma 6, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
le  parole  "previa  intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del  territorio"  sono  sostituite  dalle  parole  "previa intesa del
Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio"  e  sono
soppresse  le  parole "Gli interventi sono realizzati d'intesa con il
commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001".
  5.  All'art.  2  dell'ordinanza  n.  3136  del  25 maggio 2001 sono
aggiunti i seguenti commi 10 e 11:
  "10.  Il  commissario delegato - presidente della Regione siciliana
si    avvale    anche   dell'osservatorio   per   l'accelerazione   e
qualificazione  della  spesa  pubblica di cui all'art. 22 della legge
regionale  7  marzo 1997, n. 6, al fine di individuare tutte le opere
di  fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, anche ai fini
irrigui,   delle   acque  reflue,  esistenti  sull'intero  territorio
regionale,  o  per  le quali sia comunque gia' avvenuto l'inserimento
nei  documenti  di  programmazione  delle  amministrazioni pubbliche,
nonche'  al  fine  di individuare lo stato di tutte le opere relative
agli  interventi  di  cui  all'ordinanza  n.  2983/1999  e successive
modifiche ed integrazioni.
  11.  Per le finalita' di cui al precedente comma 10, il commissario
delegato   -   presidente  della  Regione  siciliana  puo'  assegnare
all'osservatorio  per l'accelerazione e la qualificazione della spesa
pubblica fino ad un massimo di dieci unita' di personale appartenente
alla  pubblica  amministrazione  alle  medesime  condizioni  previste
dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999".
  6. All'art. 4, comma 33, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
le  parole: "non oltre il termine del 31 marzo 2002" sono soppresse e
sostituite dalle parole: "non oltre il termine del 31 dicembre 2002".
  7. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 i commi 2 e
3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  "2.  L'approvazione  dei progetti da parte del commissario delegato
sostituisce   ad   ogni  effetto,  visti,  pareri,  autorizzazioni  e
concessioni   di   organi   regionali,   provinciali   e  comunali  e
costituisce,   ove   occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico
comunale  ed  al  P.A.R.F.  e  comporta  la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibiita' dei lavori.
  3.  Il  commissario  delegato  per  l'espletamento delle indagini e
delle  ricerche  necessarie  all'attivita'  di progettazione, dispone
l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della
legge   11   febbraio   1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per  le  eventuali
espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli  interventi;  emette  il decreto di occupazione e provvede alla
redazione  dello  stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.".
  8. All'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le
parole:  "venti  unita'"  sono  soppresse  e sostituite dalle parole:
"quaranta unita'".
  9. All'art. 5, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le
parole:   "venti   unita'   di   personale   estraneo  alla  pubblica
amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel
limite  massimo  della  retribuzione  spettante  al  personale  della
Regione siciliana corrispondente al livello ottavo, anzianita' pari a
0,  e  di  tre  esperti"  sono  soppresse  e sostituite dalle parole:
"cinque  esperti";  dopo  le  parole:  "3  agosto  1998, n. 267" sono
aggiunte   le   parole:   "ovvero,   per  professori,  e  ricercatori
universitari, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dall'art. 10,
comma  3-bis dell'ordinanza n. 2983/1999 come modificato dall'art. 4,
comma 18, dell'ordinanza n. 3136/2001".
  10. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e'
soppresso.
  11.  All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
le  parole:  "con  i  competenti  direttori  generali  del  Ministero
dell'ambiente"  sono  sostituite  con  le  parole:  "con  il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio".
  12.  All'art. 9, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
dopo  le  parole:  "tutela  delle  acque"  sono  aggiunte  le parole:
"eccetto  quelle  previste dalla misura 1.1.2 sottomisura 1.1.2 b del
POR Sicilia 2000-2006,".