Art. 18. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.