Art. 18.
  1. Sono  fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dai  commissari delegati e dai prefetti delle province fino alla data
di  pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli
incisi da provvedimenti giurisdizionali.
  Sono  fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate
ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.