Art. 20. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2002 Il Ministro: Scajola