Art. 3. 1. Il comma 1, lettera b) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Identifica in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". 2. Al comma 1, lettera d) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole "della frazione dei rifiuti urbani residuali" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "energetica della frazione residuale dei rifiuti". 3. Al comma 1, lettera e) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 4, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole "il numero, che in riferimento al territorio regionale non deve essere superiore a nove, e" sono soppresse e le parole "non superiore al 50 per cento del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica" sono soppresse. 4. Il comma 1, lettera f) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso e sostituito dal seguente: "f) identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dei rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali"; 5. Al comma 1, lettera h) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola "avvenga" e' aggiunta la seguente "preferibilmente" e le parole "del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati". 6. All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole "di norma" sono soppresse e sostituite con la parola: "preferibilmente"; le parole "cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale" sono soppresse e sostituite con le parole "cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e". 7. All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' aggiunto il seguente comma: "2. Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all'ambito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della societa' di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potra' affidare, tra l'altro, la proprieta' e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell'ambito o del sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni".