Art. 3.
  1. Il comma 1, lettera b) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio   1999,   cosi'   come   modificato   dall'art.  4,  comma  4,
dell'ordinanza  n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso e sostituito
dal   seguente:  "1.  Identifica  in  ciascun  ambito  gli  obiettivi
specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi
e  di  quanto fissato dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22".
  2. Al comma 1, lettera d) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio  1999, le parole "della frazione dei rifiuti urbani residuali"
sono soppresse e sostituite dalle seguenti "energetica della frazione
residuale dei rifiuti".
  3. Al comma 1, lettera e) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio  1999,  cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c)
dell'ordinanza  n.  3048  del  31  marzo  2000 e dall'art. 4, comma 5
dell'ordinanza  n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole "il numero, che
in  riferimento  al  territorio regionale non deve essere superiore a
nove,  e"  sono  soppresse e le parole "non superiore al 50 per cento
del  quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica" sono
soppresse.
  4. Il comma 1, lettera f) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio   1999,   cosi'   come   modificato   dall'art.  4,  comma  5,
dell'ordinanza  n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso e sostituito
dal   seguente:  "f)  identifica  il  numero  ed  i  criteri  per  la
localizzazione  degli  impianti  per  il  trattamento  della frazione
residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di
utilizzo   dei   rifiuti   da   parte   di   operatori   industriali,
preferibilmente  se in sostituzione totale o parziale di combustibili
tradizionali";
  5. Al comma 1, lettera h) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio  1999,  cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e)
dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola "avvenga" e'
aggiunta  la seguente "preferibilmente" e le parole "del combustibile
derivato  dalla  frazione  residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti
assimilati"  sono  soppresse e sostituite dalle seguenti "dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati".
  6.  All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi'
come  aggiunto  dall'art.  4,  comma  6 dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio  2001, le parole "di norma" sono soppresse e sostituite con la
parola:  "preferibilmente";  le  parole "cooperazione tra i comuni in
ciascun ambito territoriale ottimale" sono soppresse e sostituite con
le  parole  "cooperazione  tra  la  provincia  ed i comuni in ciascun
ambito  o  sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata
dei rifiuti urbani e".
  7.  All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi'
come  aggiunto  dall'art.  4,  comma  6 dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio 2001, e' aggiunto il seguente comma:
  "2.  Nel  caso  in  cui  la  provincia  ed  i  comuni  appartenenti
all'ambito  non  giungano  alla  relativa aggregazione il commissario
delegato  -  presidente  della  Regione  siciliana,  previa  diffida,
provvede,  in  nome,  per conto e nell'interesse dei predetti enti, a
porre  in  essere gli atti necessari alla costituzione della societa'
di  ambito  per  la  gestione  integrata  del  servizio,  cui  potra'
affidare,  tra  l'altro,  la  proprieta' e la gestione degli impianti
pubblici   comprensoriali,   associando  la  provincia  ed  i  comuni
dell'ambito  o  del  sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di
cui  agli  articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  e  al  decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni".