Art. 4.
  1.  Al comma 1, punto 1.1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio   1999,   cosi'   come   sostituito   dall'art.  2,  comma  1,
dell'ordinanza  n.  3072 del 21 luglio 2000, gia' integrato dall'art.
2,  comma  1, lettera d) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le
parole  "della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi,
legno  e  della  frazione  umida,  al  fine  di  conseguire, entro il
31 dicembre   2001,   l'obiettivo   del  25  per  cento  di  raccolta
differenziata"  sono  soppresse e sostituite dalle parole "al fine di
conseguire,  entro  il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento
di  raccolta  differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo
del 25 per cento di raccolta differenziata".
  2.  Al comma 1, punto 1.8 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999, dopo la parola "urbani" vanno aggiunte le parole "sempre
che   tale   frazione   sia  disponibile  e  sia  verificata  la  sua
compatibilita'  con  una  possibile destinazione agricola del compost
prodotto  o  di  impiego  dello stesso per fini di risanamento e/o di
recupero ambientale".
  3.  Il  punto 1.14, comma 1, dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del
31  maggio  1999, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera
h) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso.
  4. Al comma 1, punto 1.15 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio  1999,  le parole "di produzione del combustibile derivato dai
rifiuti"    sono    soppresse   e   sostituite   dalle   parole   "di
termoutilizzazione".
  5.  Al  comma  1  dell'art.  3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  e'  aggiunto  il punto "1.19 La realizzazione, a livello anche
interprovinciale,  di  impianti di termovalorizzazione con produzione
di  energia  e/o  calore per l'utilizzazione della frazione residuale
dei rifiuti".
  6. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999
e'  aggiunto  il  punto  "1.20  La  realizzazione degli interventi di
protezione   ambientale  che  dovessero  rendersi  necessari  per  la
costruzione degli impianti previsti dalla presente ordinanza".
  7.  Al  comma  3  dell'art.  3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  cosi'  come  sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n.
3136  del  25  maggio  2001,  gia'  modificato  dall'art.  2, comma 3
dell'ordinanza  n.  3072  del 31 luglio 2000, le parole: "31 dicembre
2001"  sono soppresse e sostituite dalle parole: "31 dicembre 2002" e
le parole: "31 luglio 2001" sono soppresse e sostituite dalle parole:
"31 luglio 2002".
  8. A comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del
25  maggio  2001, gia' modificato dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza
n.  3072  del  21  luglio  2000,  le  parole:  "31  luglio 2001" sono
soppresse e sostituite dalle parole: "31 luglio 2002".
  9.  Al  comma  5  dell'art.  3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  aggiunto  dall'art.  4,  comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio  2001, le parole: "31 luglio 2001" sono soppresse e sostituite
con le parole: "31 luglio 2002".