Art. 5. 1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera k) e l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e dall'art. 4, punto 9 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e cosi' sostituito: "1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilita' gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitaria, selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando e' definito dal commissario delegato stesso sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell'ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana da essa identificati. 2. L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e' autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata. 3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza. 4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonche' di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonche', sentite le province interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovvalli. Il commissario delegato dispone altresi' le migliorie e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno, per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei comuni e' da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il commissario delegato potra' altresi' requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e seguenti".