Art. 5.
  1.  L'art.  4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come
modificato  dall'art.  2, comma 1, lettera k) e l), dell'ordinanza n.
3048   del   31  marzo  2000,  dall'art.  2,  commi  4,  5,  6  e  15
dell'ordinanza  n.  3072  del  21 luglio  2000 e dall'art. 4, punto 9
dell'ordinanza  n.  3136  del  25  maggio  2001  e' soppresso e cosi'
sostituito:
  "1.  Il  commissario  delegato - presidente della Regione siciliana
sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio
stipula   convenzioni  per  la  durata  massima  di  venti  anni  per
l'utilizzo  della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della
raccolta  differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana,
con  operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo
2004,  a  trattare  in  appositi  impianti  la frazione residuale dei
rifiuti  e  a  utilizzarla  in  impianti  di  termovalorizzazione con
recupero  di  energia  da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri
impianti  industriali, o di cui abbiano la disponibilita' gestionale,
esistenti  nel  territorio  della regione, ivi compresi quelli per la
produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di
combustibili  ora  impiegati.  A  tal  fine il commissario delegato -
presidente   della   Regione   siciliana   individua   gli  operatori
industriali  in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle
procedure di gara comunitaria, selezionandoli tra quanti si impegnano
ad  utilizzare  i  rifiuti  residuali,  in  funzione  delle  migliori
condizioni  economiche  e  di  protezione ambientale. Per l'eventuale
quota  residua di rifiuti, il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il
cui  bando  e'  definito  dal  commissario delegato stesso sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per
la  durata  massima di venti anni, per il conferimento di detta quota
di  rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare,
con  l'impiego  di  tecnologie atte a garantire una idonea protezione
dell'ambiente,  impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in
esercizio  entro  il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di
entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono,
per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori
convenzionati,  dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta
differenziata,  prodotti  nei  comuni della Regione siciliana da essa
identificati.
  2.  L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
e'  autorizzato  a  stipulare  e stipula, entro sessanta giorni dalla
sottoscrizione  delle  convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani
ad  impianti  industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al
precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica,
alle  condizioni  di  cui  al  provvedimento CIP 6/1992, e secondo le
modalita'  di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data
di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire
i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di
iniziative,  ammesse  fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato
concretezza.  Tali  incentivi si applicano alla produzione di energia
elettrica  mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti
nei   comuni   della   Regione  siciliana  al  netto  della  raccolta
differenziata.
  3.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana
dispone  l'obbligo  a  carico  dei comuni di conferimento dei rifiuti
urbani  raccolti  nel  territorio  comunale  al  netto della raccolta
differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti,
determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al
precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro
l'ambito territoriale di appartenenza.
  4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il
commissario  delegato  -  presidente  della  Regione  siciliana  onde
ridurre  il  quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonche'
di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone
il  conferimento  dei  rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti
dai  comuni  siciliani  negli impianti e nelle strutture esistenti. A
tal   fine   il  commissario  delegato  -  presidente  della  Regione
siciliana,  d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  entro  novanta  giorni dalla data di pubblicazione della
presente  ordinanza  individua,  a  mezzo  di  procedure  di evidenza
pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari
comunitari,  statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti
previsti dalla programmazione negoziata, nonche', sentite le province
interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti
risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei
rifiuti  anzidetti;  detti  impianti  godono  del  medesimo regime di
agevolazioni  di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti
dovranno  garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei
sovvalli.
  Il  commissario  delegato  dispone  altresi'  le  migliorie e/o gli
adeguamenti,  senza  che  ne  sia  a suo carico onere alcuno, per gli
impianti  in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite
convenzioni,  d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al
precedente  comma  1, l'onere del conferimento a carico dei comuni e'
da  intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva
di  un  suo  allineamento  a quello risultante dalle procedure di cui
sopra  nell'ambito  territoriale  di  appartenenza,  ove  detto onere
risultasse   inferiore.   Il  commissario  delegato  potra'  altresi'
requisire  o  espropriare  gli impianti e le strutture esistenti allo
scopo  di  raggiungere  gli  obiettivi  di cui prima utilizzando allo
scopo  le  risorse  di  cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2983 del 31
maggio 1999 e seguenti".