Art. 6. 1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 11 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' aggiunto il comma: "5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e' autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti gia' stipulati ai sensi del precedente comma. In caso di rinuncia e/o di cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le graduatorie approvate per la stipula di contratti per il periodo rimanente". 2. All'art. 6, comma 1-bis dell'ordinanza ministeriale n. 2983/1999, aggiunto dall'art. 4, comma 12, dell'ordinanza ministeriale n. 3136/2001 le parole "in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471" sono sostituite con le parole "in caso di inadempimenti degli uffici competenti".