Art. 6.
  1.  All'art.  6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto
dall'art.  4,  comma 11 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e'
aggiunto  il  comma:  "5.  Il commissario delegato - presidente della
Regione  siciliana  e'  autorizzato  a  rinnovare  per  un massimo di
ventiquattro  mesi i contratti gia' stipulati ai sensi del precedente
comma.  In  caso di rinuncia e/o di cessazione dell'incarico potranno
essere   utilizzate  le  graduatorie  approvate  per  la  stipula  di
contratti per il periodo rimanente".
  2.   All'art.   6,   comma  1-bis  dell'ordinanza  ministeriale  n.
2983/1999,   aggiunto   dall'art.   4,   comma   12,   dell'ordinanza
ministeriale  n.  3136/2001  le  parole  "in  deroga  al regime delle
competenze  disciplinate  dall'art.  17  del  decreto  legislativo  5
febbraio  1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471"  sono  sostituite  con le parole "in caso di inadempimenti degli
uffici competenti".