Art. 7.
  1.  Al  comma  5  dell'art.  7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  aggiunto  dall'art.  2, comma 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21
luglio  2000  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nelle more della
determinazione  della tariffa, la aliquota di essa occorrente per far
fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno
un trentennio e' fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chiogrammo
conferito,  salvo  eventuale  conguaglio,  tranne  nei  casi in cui i
predetti  oneri  finanziari  per la gestione delle discariche dopo la
loro  chiusura  siano  gia'  previsti  e  messi in atto nella tariffa
applicata dai gestori delle discariche.".
  2. I comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare
l'unicita'  della responsabilita' nella loro conduzione, garantiscono
che,  dopo  la  chiusura  delle  stesse,  i  loro  gestori  ne  siano
responsabili  per  la  manutenzione,  sorveglianza e controllo per un
congruo periodo temporale.