Art. 7. 1. Al comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 2, comma 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della determinazione della tariffa, la aliquota di essa occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio e' fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chiogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari per la gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano gia' previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche.". 2. I comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l'unicita' della responsabilita' nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale.