Art. 8. 1. Il comma 1, dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, gia' sostituito dall'art. 2, comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e precedentemente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso e sostituito con il seguente: "1. A partire dal 1 gennaio 2001 e' applicato, al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica di rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'uno per cento per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente". 2. Al comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "previo conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche". 3. Il comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso.