Art. 8.
  1.  Il  comma  1,  dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  cosi'  come sostituito dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n.
3136  del  25  maggio  2001,  gia'  sostituito  dall'art. 2, comma 12
dell'ordinanza   n.   3072  del  21  luglio  2000  e  precedentemente
modificato  dall'art.  2,  comma 1, lettera u) dell'ordinanza n. 3048
del  31 marzo  2000, e' soppresso e sostituito con il seguente: "1. A
partire  dal  1 gennaio 2001 e' applicato, al tributo speciale per il
deposito   e   smaltimento   in   discarica   di  rifiuti  urbani  ed
assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'uno per cento
per  ogni  punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato
rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente".
  2.  Al  comma  3  dell'art.  8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  aggiunto  dall'art.  4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio  2001,  dopo  le  parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le
parole:  "previo  conguaglio  a  cura ed onere dei comuni proprietari
delle discariche".
  3.  Il  comma  2  dell'art.  8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  aggiunto  dall'art.  4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio 2001, e' soppresso.