Art. 9. 1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 17 e comma 18 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e dall'art. 2, comma 14 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, cosi' come aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera w) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i seguenti commi: "9. L'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto previsto per la Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto ufficio e' preposto un dirigente che assume anche le funzioni di "Datore di lavoro" di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. 10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione commissariale le indennita' accessorie e variabili, nella misura prevista dal C.C.R.L. per i dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana. 11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del commissario delegato - presidente della Regione siciliana di rimborsare, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula del contratto individuale con il commissario stesso e comunicate al competente ramo di amministrazione.".