Art. 9.
  1.  All'art.  10  dell'ordinanza  n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi'
come  modificato  dall'art.  4, comma 17 e comma 18 dell'ordinanza n.
3136  del  25  maggio 2001, e dall'art. 2, comma 14 dell'ordinanza n.
3072  del  21 luglio  2000, cosi' come aggiunto dall'art. 2, comma 1,
lettera  w) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "9. L'ufficio  del  commissario delegato - presidente della Regione
siciliana  si  articola  in  strutture operative in analogia a quanto
previsto  per  la  Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto
ufficio  e'  preposto  un  dirigente  che assume anche le funzioni di
"Datore  di  lavoro" di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
  10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato -
presidente   della   Regione  siciliana  si  applicano  gli  istituti
contrattuali  vigenti  nell'amministrazione di provenienza. Restano a
carico  della  gestione  commissariale  le  indennita'  accessorie  e
variabili,  nella  misura  prevista  dal  C.C.R.L.  per  i dipendenti
dell'amministrazione regionale siciliana.
  11.  Il  trattamento  economico  complessivo  dei  dipendenti della
Regione  siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione
di  provenienza  del  personale  stesso, fermo restando l'obbligo del
commissario   delegato   -  presidente  della  Regione  siciliana  di
rimborsare,   per   il   personale  con  qualifica  dirigenziale,  la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate
in  sede  di  stipula  del  contratto  individuale con il commissario
stesso e comunicate al competente ramo di amministrazione.".