Art. 9. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al termine delle attivita' di cui alla presente ordinanza, con proprio provvedimento, individua e trasferisce ai titolari dei diversi servizi idrici, con decorrenza immediata, le opere e le progettazioni, ultimate o in corso di esecuzione, compresa la documentazione ed atti relativi. 2. I beni mobili e le attrezzature acquisite dalla struttura commissariale, o comunque in sua dotazione, al termine dell'attivita' vengono trasferiti al patrimonio della Regione siciliana.