Art. 9.
  1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al
termine  delle  attivita' di cui alla presente ordinanza, con proprio
provvedimento,  individua  e  trasferisce  ai  titolari  dei  diversi
servizi   idrici,   con   decorrenza   immediata,   le   opere  e  le
progettazioni,  ultimate  o  in  corso  di  esecuzione,  compresa  la
documentazione ed atti relativi.
  2.  I  beni  mobili  e  le  attrezzature  acquisite dalla struttura
commissariale, o comunque in sua dotazione, al termine dell'attivita'
vengono trasferiti al patrimonio della Regione siciliana.