IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 13 ottobre 1998, con il quale l'organismo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele"; Visto il decreto 12 novembre 2001, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001; Vista la comunicazione del Consorzio del prosciutto di San Daniele datata 24 ottobre 2001, con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35; Considerato che l'organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele" allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo numero 65369 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele"; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele", registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 13 ottobre 1998, all'organismo privato di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, e prorogata con decreto 12 novembre 2001 fino al 12 marzo 2002, e' rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.