Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda presentata dal Consorzio tutela vini D.O.C.
Bosco Eliceo in data 27 giugno 2001, intesa ad ottenere modifiche del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Bosco Eliceo";
    Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  30 - 31 gennaio 2002, parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
                 ORIGINE CONTROLLATA "BOSCO ELICEO".

                               Art. 1.
    La   denominazione   di   origine   controllata   "Bosco  Eliceo"
accompagnata  da  una  delle  specificazioni  di  cui  all'art.  2 e'
riservata  ai  vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.