Art. 2. La denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo" con una delle specificazioni sotto indicate e' riservata ai vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Fortana: vitigni: Fortana almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale; Merlot: vitigni: Merlot almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale; Sauvignon: vitigni: Sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano Romagnolo presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale; Bianco: vitigni: Trebbiano Romagnolo almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30% anche le uve dei vitigni Sauvignon e Malvasia bianca di Candia. E' tollerata la presenza fino ad un massimo del 5% del totale di uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e Ravenna.