Art. 2.
    La  denominazione  di  origine controllata "Bosco Eliceo" con una
delle  specificazioni sotto indicate e' riservata ai vini ottenuti da
uve  prodotte  dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:

                              Fortana:

    vitigni: Fortana almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino anche le uve
provenienti   da  altri  vitigni  raccomandati  o  autorizzati  nelle
province  di  Ferrara  e  di  Ravenna,  a  bacca  rossa  e sapore non
aromatico  presente  nei  vigneti  in misura non superiore al 15% del
totale;

                               Merlot:

    vitigni: Merlot almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino anche le uve
provenienti   da  altri  vitigni  raccomandati  o  autorizzati  nelle
province  di  Ferrara  e  di  Ravenna,  a  bacca  rossa  e sapore non
aromatico  presente  nei  vigneti  in misura non superiore al 15% del
totale;

                             Sauvignon:

    vitigni: Sauvignon almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino anche le uve
provenienti  dal  vitigno Trebbiano Romagnolo presenti nei vigneti in
misura non superiore al 15% del totale;

                               Bianco:

    vitigni: Trebbiano Romagnolo almeno il 70%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino, fino ad un
massimo  del 30% anche le uve dei vitigni Sauvignon e Malvasia bianca
di  Candia.  E'  tollerata  la presenza fino ad un massimo del 5% del
totale   di   uve   provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  bianca
raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e Ravenna.