Art. 4.
    Le  condizioni  ambientali  di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei vini "Bosco Eliceo" devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche.  Sono  pertanto,  da
considerarsi   idonei  unicamente  i  vigneti  coltivati  su  terreni
prevalentemente sabbiosi.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione
massima  di  uva  dei  vigneti  in  coltura  specializzata, avente le
caratteristiche  previste  dall'art.  2, non deve superare i 150 q.li
ettaro.
    A  detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione dovra'
essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve, purche' la
produzione non superi del 20% il limite indicato.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.  Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata.  Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
    La   regione  Emilia-Romagna  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni  di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo'  stabilire  un  limite  massimo  di produzione di uva per ettaro
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali  ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.