Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Bosco Eliceo" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti coltivati su terreni prevalentemente sabbiosi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva dei vigneti in coltura specializzata, avente le caratteristiche previste dall'art. 2, non deve superare i 150 q.li ettaro. A detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite indicato. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La regione Emilia-Romagna con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.