Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 7, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione. e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Ferrara e Ravenna. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentito il Consorzio di tutela competente per la denominazione di origine, consentire, in deroga a quanto stabilito al primo comma, con specifiche autorizzazioni, che le operazioni di frizzantatura possano avvenire anche nel territorio delle regioni Emilia-Romagna e Veneto. Tali deroghe possono essere rilasciate a quelle ditte che avendo gia' imbottigliato il vino "Bosco Eliceo", ne facciano espressa documentata richiesta. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol ai vini "Fortana" e "Bianco" e di 10% vol ai vini "Merlot" e "Sauvignon". Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche suggerite dalla esperienza e dalla sperimentazione comunque atte ad assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.