Art. 5.
    Le  operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle previste dal
successivo  art.  7, devono essere effettuate nell'interno della zona
di  produzione  delimitata  nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni   tradizionali  di  produzione.  e'  consentito  che  tali
operazioni  siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle
province di Ferrara e Ravenna.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - sentito il Consorzio di tutela competente per la denominazione
di  origine, consentire, in deroga a quanto stabilito al primo comma,
con  specifiche  autorizzazioni,  che  le operazioni di frizzantatura
possano  avvenire anche nel territorio delle regioni Emilia-Romagna e
Veneto.  Tali  deroghe  possono  essere rilasciate a quelle ditte che
avendo  gia'  imbottigliato  il  vino  "Bosco  Eliceo",  ne  facciano
espressa documentata richiesta.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol ai vini "Fortana"
e "Bianco" e di 10% vol ai vini "Merlot" e "Sauvignon".
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
suggerite  dalla  esperienza e dalla sperimentazione comunque atte ad
assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.