Art. 6. I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Fortana": colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: secco, o abboccato, o amabile, o dolce (zucchero residuo massimo 75,0 g/l), corposo, moderatamente tannico, sapido, tranquillo o vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l. "Merlot": colore: rosso rubino con riflessi violacei; odore: caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: secco, o abboccato, sapido. armonico, tranquillo o vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22.0 g/l. "Sauvignon": colore: giallo paglierino; odore: delicato quasi aromatico; sapore: secco, o abboccato, o amabile, caldo, vellutato, tranquillo o vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol: acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Bianco: colore: paglierino chiaro; odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso; sapore: secco, o abboccato, o amabile o dolce (zucchero residuo massimo 75,0 g/l), fresco, gradevolmente armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. In vini a denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo" di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.