Art. 8. Alla denominizione di origine controllata "Bosco Eliceo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo. In etichetta sono obbligatorie le indicazioni amabile, dolce per le tipologie di vino per le quali sono previste tali caratteristiche.