Art. 8.
    Alla  denominizione  di  origine  controllata  "Bosco  Eliceo" e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi:
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi  aziendali  o  ragioni  sociali o marchi privati
purche' non abbiano significato laudativo.
    In  etichetta sono obbligatorie le indicazioni amabile, dolce per
le tipologie di vino per le quali sono previste tali caratteristiche.