IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la domanda in data 20 novembre 2001 con la quale la societa' "Tavina S.p.a." con sede in Salo' (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Tavina" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di Salo'" sita in comune di Salo' (Brescia), oltre alla dicitura "Puo' avere effetti diuretici" gia' riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3269-173 con il quale e' stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Tavina"; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 31 gennaio 2002; Visto la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Tavina" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di Salo'" sita in comune di Salo' (Brescia), sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici. Puo' essere utilizzata nell'alimentazione dei neonati. Puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati".