IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Vista  la domanda in data 20 novembre 2001 con la quale la societa'
"Tavina  S.p.a."  con  sede  in  Salo'  (Brescia),  via  S. Francesco
d'Assisi  n.  6,  ha  chiesto  di  poter  riportare  sulle  etichette
dell'acqua  minerale  naturale  denominata  "Fonte Tavina" che sgorga
nell'ambito  della  concessione  mineraria  "Fonti  di Salo'" sita in
comune  di  Salo'  (Brescia), oltre alla dicitura "Puo' avere effetti
diuretici"   gia'  riconosciuta,  anche  le  indicazioni  concernenti
l'alimentazione dei neonati;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto  il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3269-173 con il
quale  e'  stato  confermato  il  riconoscimento  dell'acqua minerale
naturale "Fonte Tavina";
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 31 gennaio 2002;
  Visto   la  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  indicazioni  che  ai  sensi  dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo  25  gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette  dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Tavina" che
sgorga  nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di Salo'" sita
in  comune  di Salo' (Brescia), sono le seguenti: "Puo' avere effetti
diuretici.  Puo'  essere  utilizzata  nell'alimentazione dei neonati.
Puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
neonati".