Art. 2. 1. In conformita' all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione le informazioni obbligatorie in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilita', sono le seguenti: a) la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto; b) la denominazione scientifica della specie interessata; c) il metodo di produzione come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 2065/200l; d) la zona di cattura come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001. 2. Le informazioni sopra indicate sono fornite, secondo i casi, mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura.