Art. 2.

  1.  In  conformita'  all'art.  8  del regolamento (CE) n. 2065/2001
della  Commissione  le informazioni obbligatorie in ogni stadio della
commercializzazione, ai fini della tracciabilita', sono le seguenti:
    a) la  denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel
successivo art. 3 del presente decreto;
    b) la denominazione scientifica della specie interessata;
    c) il   metodo  di  produzione  come  definito  dall'art.  4  del
regolamento (CE) n. 2065/200l;
    d)  la  zona di cattura come definita dall'art. 5 del regolamento
(CE) n. 2065/2001.
  2.  Le  informazioni  sopra  indicate sono fornite, secondo i casi,
mediante   l'etichettatura   o  l'imballaggio  del  prodotto,  oppure
mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa
la fattura.