Art. 3.

  1.  E'  approvato  l'elenco  delle denominazioni in lingua italiana
delle specie ittiche di interesse commerciale.
  L'elenco   e'  riportato  nell'allegato  A,  parte  integrante  del
presente provvedimento.
  2.  L'autorita'  sanitaria  di  controllo  provvede  a stabilire la
denominazione  provvisoria  nel caso di commercializzazione di specie
non   incluse   nell'elenco   di  cui  al  comma  precedente  dandone
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.