Art. 3. 1. E' approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale. L'elenco e' riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento. 2. L'autorita' sanitaria di controllo provvede a stabilire la denominazione provvisoria nel caso di commercializzazione di specie non incluse nell'elenco di cui al comma precedente dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.