Art. 4. 1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in violazione del disposto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 109/1992. 2. All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa ai sensi dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963. Sono abrogati i decreti ministeriali: 15 luglio 1983, 24 giugno 1986, 3 novembre 1987, 18 febbraio 1989, 25 febbraio 1991, 11 marzo 1992, 6 luglio 1992, 11 marzo 1993, 30 maggio 1997, 28 ottobre 1997, 4 agosto 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 27 marzo 2002 p. Il Ministro: Scarpa Bonazza Buora