Art. 4.

  1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative alle informazioni
obbligatorie  richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in
violazione  del  disposto  dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109
del  27  gennaio  1992,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n.
109/1992.
  2.  All'accertamento  delle  violazioni  ed  all'applicazione delle
sanzioni  amministrative  di  cui  al  comma precedente provvedono le
persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei
prodotti di essa ai sensi dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n.
963.
  Sono  abrogati  i  decreti  ministeriali: 15 luglio 1983, 24 giugno
1986,  3 novembre  1987, 18 febbraio 1989, 25 febbraio 1991, 11 marzo
1992,  6 luglio 1992, 11 marzo 1993, 30 maggio 1997, 28 ottobre 1997,
4 agosto 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 27 marzo 2002

                                 p. Il Ministro: Scarpa Bonazza Buora