Art. 2. Trattamento del credito residuo 1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in materia di rapporti fra gestori e utenti e di trattamento del rapporto fra soggetti creditori e debitori, i gestori di servizi mobili e personali aggiornano entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento la propria carta dei servizi al fine di specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo pre-pagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilita' del numero. 2. In caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtu' dell'offerta stessa. 3. L'operatore donor, su richiesta dell'operatore recipient, concorda le modalita' di trasferibilita' del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli.