Art. 2.
                   Trattamento del credito residuo

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in materia
di  rapporti  fra  gestori e utenti e di trattamento del rapporto fra
soggetti  creditori  e  debitori,  i  gestori  di  servizi  mobili  e
personali  aggiornano entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento  la propria carta dei servizi al fine di specificare le
condizioni  dei  rapporti  derivanti dai contratti di tipo pre-pagato
ed,  in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo
nel  caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione
alla  richiesta  di attivazione della prestazione di portabilita' del
numero.
  2.  In  caso  di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i
gestori  di  servizi  mobili  e  personali  evidenziano  le eventuali
restrizioni  alla  restituzione  del  credito  accumulato  in  virtu'
dell'offerta stessa.
  3.   L'operatore  donor,  su  richiesta  dell'operatore  recipient,
concorda  le  modalita'  di  trasferibilita'  del  credito  residuo a
condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli.