Art. 3. Disposizioni transitorie 1. Gli operatori di rete mobile che, alla data del 1 maggio 2002, non rendano disponibile la prestazione di portabilita' a tutti i propri indicativi di rete mobile svolgono le sole funzioni di operatore donor non richiedendo l'attivazione e non attivando nuovi clienti in qualita' di recipient sino alla completa apertura dei suddetti indicativi da effettuarsi entro e non oltre il 1 luglio 2002. Rimane ferma la verifica da parte dell'Autorita' della sussistenza di cause di forza maggiore, di natura tecnica, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.