Art. 3.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Gli  operatori di rete mobile che, alla data del 1 maggio 2002,
non  rendano  disponibile  la  prestazione  di portabilita' a tutti i
propri  indicativi  di  rete  mobile  svolgono  le  sole  funzioni di
operatore  donor  non richiedendo l'attivazione e non attivando nuovi
clienti  in  qualita'  di  recipient  sino alla completa apertura dei
suddetti   indicativi   da   effettuarsi  entro  e  non  oltre  il  1
luglio 2002.  Rimane  ferma la verifica da parte dell'Autorita' della
sussistenza  di  cause di forza maggiore, di natura tecnica, anche ai
fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.