Art. 2.
Determinazione  del  valore  medio  del  reddito agrario riferibile a
                        ciascun capo allevato

  1.  Per  il  biennio  2001 e 2002, ai fini della determinazione del
reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di
cui  alla  lettera  b)  del  comma  2  dell'art. 29 suindicato, con i
criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi,
il  valore  medio  del  reddito  agrario  riferibile  a  ciascun capo
allevato  entro  il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle
di cui al precedente articolo.
  2.  Il  coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1,
del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 marzo 2002


                   Il capo del Dipartimento delle politiche fiscali
                      del Ministero dell'economia e delle finanze
                                         Tino



 Il direttore generale della Direzione generale
per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale
del Ministero delle politiche agricole e forestali
                       Pilo