Art. 2. Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato 1. Per il biennio 2001 e 2002, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo. 2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2002 Il capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze Tino Il direttore generale della Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali Pilo