A  tutti gli Uffici Centrali del Bilancio
                            presso  i  Ministeri e le Amministrazioni
                            Autonome
                            Alle Ragionerie Provinciali dello Stato
                            All'Ufficio   di   Ragioneria  presso  il
                            Magistrato per il Po
                              e, per conoscenza:
                            Al  Dipartimento del Tesoro Direzione V -
                            Ufficio I
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri
                            A tutti i Ministeri
                            A tutte le Amministrazioni Autonome
                            Alla    Corte   dei   Conti   -   Ufficio
                            Rendicontazione   e   rapporti   con   il
                            Parlamento
   Il  Rendiconto  generale  dello Stato per il 2001 espone, come per
l'esercizio 2000, nel conto del bilancio le risultanze dell'entrate e
delle spese e, nel conto del patrimonio, le attivita' e le passivita'
finanziarie  e  patrimoniali,  nonche'  la dimostrazione dei punti di
concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.
   Relativamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 300
del  1999,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, si ritiene
opportuno  evidenziare  che  il  documento in questione recepisce gli
effetti   dell'accorpamento  di  varie  Amministrazioni,  nonche'  lo
scorporo di determinati centri di responsabilita'.
   Tuttavia,  se  l'esposizione  del  conto consuntivo per il 2001 e'
fatta  in  funzione  della nuova struttura governativa, le risultanze
contabili  saranno  definite  sulla  base  degli  stati di previsione
accorpati.  Sicche',  il consuntivo finanziario delle Amministrazioni
interessate  all'accorpamento  stesso  esporra'  i  dati con apposita
evidenza   di   quelli   delle   Amministrazioni   o  dei  centri  di
responsabilita'  accorpati. Sempre relativamente alle Amministrazioni
accorpate,   sara'   poi  riportato  un  totale  generale  del  nuovo
ministero.
   1.  -  In  ottemperanza  a  quanto disposto dall'articolo 21 della
legge di contabilita' di Stato n. 468 del 1978, tale documento dovra'
essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a..
   In  relazione  a  cio' e al fine di assicurare la trasmissione del
predetto  rendiconto  generale alla Corte dei conti per la prescritta
parifica  nei  termini  stabiliti  dalle vigenti norme - tenuto conto
delle  esigenze  connesse con le elaborazioni del Sistema Informativo
del  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato - gli Uffici
in  indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nel manuale
di  pianificazione  delle  operazioni  di  chiusura  delle  scritture
contabili   per   l'esercizio   finanziario   suddetto,   predisposte
dall'Ispettorato  Generale per l'Informatizzazione della Contabilita'
Generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate.
   2.  -  Funzioni  obiettivo.  Nulla  e'  cambiato  in  merito  alle
classificazioni  delle  spese  dello Stato per funzioni obiettivo; si
ripetono, ad ogni buon fine, qui di seguito gli adempimenti specifici
ai quali codesti Uffici dovranno attenersi.
   Il  26  aprile gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso
l'Ufficio  VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
due copie del documento riepilogativo per funzioni obiettivo dei dati
di consuntivo.
   Il documento riportera', per i capitoli dell'esercizio finanziario
2001,    le    funzioni-obiettivo    e    le   relative   percentuali
(rispettivamente  per le previsioni definitive di competenza, cassa e
residui, per il pagato e il rimasto da pagare).
   L'elaborato  medesimo  dovra'  essere rimesso alle Amministrazioni
competenti  per  le eventuali modifiche concordate con il coesistente
Ufficio  Centrale  del  Bilancio  e con l'Ispettorato Generale per le
Politiche di Bilancio.
   Successivamente,  gli  Uffici  Centrali  del Bilancio, acquisiti i
dati  forniti  dalle  Amministrazioni  medesime  (le quali avranno la
possibilita'   di   confermare   o   modificare  le  percentuali  ivi
riportate), provvederanno ad immetterli nel Sistema Informativo entro
il termine massimo del 10 maggio .
   Il 20 maggio , gli stessi Uffici Centrali del Bilancio ritireranno
presso  l'Ufficio  VII  una  versione aggiornata del documento per il
riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.
   Entro  il  24  maggio  tutti  gli  Uffici  Centrali  restituiranno
all'Ufficio  VII  detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte
dei conti in allegato al conto consuntivo.
   3.  -  Monitoraggio  delle  leggi  di  spesa. Con riferimento alla
necessita'  di  consentire la valutazione economica e finanziaria dei
risultati  di gestione in relazione agli scopi delle principali leggi
di   spesa   di  cui  all'articolo  13  del  D.lgs  279/97,  ciascuna
Amministrazione potra' continuare ad aggiornare le informazioni, gia'
in  loro  possesso,  dello  stato  di attuazione delle leggi di spesa
presentate  in occasione dei Rendiconti 1999 e 2000 (Allegato 1 ). Le
Amministrazioni  medesime,  avvalendosi  inoltre dei dati disponibili
nel  Sistema  Informativo  della  RGS  in seguito all'attivazione del
mandato  informatico,  potranno  valutare  d'intesa  con i competenti
Uffici  centrali  di  bilancio  provvedimenti legislativi che, a loro
giudizio,   consentano   l'individuazione   di  ulteriori  specifiche
politiche di settore.
   4.-   Allegati   spese   di   personale.   Il   conto   consuntivo
dell'esercizio  finanziario  2001  di ciascuna Amministrazione dovra'
essere  corredato  da  appositi allegati riepilogativi delle spese di
personale  distinti  tra  "Stipendi,  retribuzioni  ed  altri assegni
fissi"  e  "Retribuzioni  accessorie" secondo gli schemi annessi alla
presente circolare (Allegati 2 e 3).
   In particolare, nelle note preliminari, di cui al successivo punto
6,  dovranno  essere  riportate  opportune indicazioni in merito alle
risultanze evidenziate negli allegati medesimi. Inoltre, a seguito di
quanto  previsto dall'articolo 65 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  negli  stessi  allegati
saranno  indicati  tutti  gli  emolumenti  corrisposti  al  personale
nell'esercizio  finanziario  2001,  con  la sola esclusione di quelli
riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato.
   Va  ricordato  che  tutte  le  sopraindicate informazioni dovranno
concordare  con i dati risultanti nel conto annuale che, ai sensi del
citato D.lgs. n. 29/93 , si configura come consuntivo analitico.
   5.  - Note. Per consentire l'esposizione meccanografica delle note
al  capitolo  (eliminazione  di  somme per perenzione amministrativa,
eccedenza  di  cassa,  ecc.),  ciascun  Ufficio  Centrale di Bilancio
dovra'   comunicare,   con   la  massima  puntualita',  le  opportune
informazioni al Sistema Informativo entro il 24 aprile c. a., secondo
le modalita' indicate nell'apposita guida operativa.
   Nel richiamare la circolare n. 39 del 5/11/2001, si raccomanda gli
uffici  interessati  di  esercitare  un  attento controllo al fine di
evitare che si determinino eccedenze di spesa in presenza di economie
su fondi assegnati ai vari capitoli destinatari della legge n. 908/60
.  Con  l'occasione  si  rammenta  che le eccedenze stesse troveranno
sanatoria   legislativa   esclusivamente   nell'ipotesi   in  cui  si
realizzeranno a livello di unita' previsionale di base.
   Tenuto  conto,  tuttavia,  che  l'unita' elementare di rilevazione
dell'eccedenza   rimane   il  singolo  capitolo,  i  suddetti  Uffici
Centrali,  entro  la  stessa  data,  dovranno continuare a comunicare
all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di
Bilancio,  specificatamente  per  ciascun  capitolo  interessato,  le
eccedenze  di  spesa in conto competenza, in conto residui e in conto
cassa  che  dovessero essere accertate, nonche' le somme perente agli
effetti amministrativi.
   L'Ufficio  VII,  nel  prendere  atto  delle  eccedenze  di  spesa,
autorizzera'   gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio  ad  operare  via
terminale  per  la  loro  acquisizione  nelle  scritture  del Sistema
Informativo.
   Le   eccedenze   di   cassa,   com'e'   noto,  saranno  registrate
automaticamente dal sistema con l'inserimento dei dati definitivi del
pagato.  Tuttavia,  affinche' si generi la prevista nota al capitolo,
e'   necessario  che  codesti  Uffici  provvedano  ad  effettuare  la
specifica transazione, utilizzando il nodo BCAE.
   6.  - Note preliminari. Le note preliminari dovranno essere curate
direttamente  da  ciascuna  Amministrazione,  anche  in  presenza  di
ministeri  accorpati,  similmente a quanto avviene per il bilancio di
previsione  ed  in sintonia con quanto prevede al riguardo la vigente
normativa  (articolo  2,  comma  4 quater - legge 468/78). Al fine di
consentire   una   corretta  valutazione  dell'attivita'  svolta,  le
Amministrazioni  dovranno  adottare  particolare  cura nell'esporre i
risultati  raggiunti  in ordine agli obiettivi e ai programmi fissati
in  sede  di  predisposizione del bilancio di previsione dello stesso
anno.
   7.  - Si richiama l'attenzione dei Direttori degli Uffici Centrali
del Bilancio sul contenuto delle indicazioni della circolare n. 2 del
16/1/2002 , concernente l'accertamento dei residui al 31/12/2001.
   In merito alla conservazione dei residui di stanziamento, ciascuna
Amministrazione  dovra'  conformarsi alle indicazioni contenute nello
schema approvato dal Consiglio dei Ministri.
   Cio'  premesso,  si ribadisce la necessita' dell'assoluto rispetto
dei   termini   perentori   di  seguito  riportati  al  fine  di  non
compromettere  la  presentazione  del Rendiconto alla Corte dei conti
entro il 31 maggio p.v..
   Con l'occasione si precisa che, il ritiro dei tabulati concernente
il  conto consuntivo delle Amministrazioni accorpate sara' effettuato
dagli  Uffici  centrali  di  bilancio  operanti  in  sintonia  con la
modificata struttura amministrativa.
   Questi    ultimi    provvederanno,   poi,   ad   inoltrare   parte
dell'elaborato  in questione ai pertinenti U.C.B. per gli adempimenti
di competenza.

                     AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
   I - CONTO DEL BILANCIO
   A) ENTRATA
   Il  26  aprile:  gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e la
Direzione  V  -  Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro ritireranno,
presso   l'Ispettorato   Generale   per   l'Informatizzazione   della
Contabilita'  dello  Stato  -  Via  XX  Settembre, 97 - per quanto di
competenza,  due  copie dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex
mod.  219/A) per le operazioni di parifica con l'Ispettorato generale
per la finanza delle pubbliche Amministrazioni;
   entro  il  3 maggio: i predetti Uffici centrali e la Direzione V -
Ufficio  I  - del Dipartimento del Tesoro completate le operazioni di
parifica, segnaleranno all'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le
Politiche  di  Bilancio  con  il  modello  RG-11-EN-IPO1 le eventuali
rettifiche   e   correzioni  da  apportare  ai  cennati  elenchi  dei
versamenti;
   entro  il  10  maggio:  l'Ufficio  Centrale del Bilancio presso il
Ministero  dell'Economia e delle Finanze e la Direzione V - Ufficio I
-  del  Dipartimento del Tesoro provvederanno a fornire all'Ufficio X
dell'Ispettorato  Generale  per  le Politiche di Bilancio, trascritti
sul  modello RG-11-EN-IPO2, i dati relativi alle ritenute operate dai
singoli  Ministeri  in  fase di ordinazione delle spese di rispettiva
competenza, alle tasse di bollo per documenti di trasporto, ad alcuni
carichi  di pertinenza del Dipartimento del Tesoro per cui non esiste
il  relativo  versamento  presso  la  Tesoreria  centrale, nonche' le
notizie relative alle somme rimaste da versare;
   entro il 17 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e
la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro, ritireranno
presso   l'ispettorato   generale   per   l'informatizzazione   della
contabilita' di Stato due copie degli elaborati di consuntivo di loro
pertinenza,  che  riporteranno  le informazioni acquisite dal Sistema
Informativo a tutto il 10 maggio;
   entro  il 20 maggio: la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento
del  Tesoro  e i predetti Uffici centrali consegneranno all'Ufficio X
dell'Ispettorato  Generale per le Politiche di Bilancio una copia del
conto   consuntivo  debitamente  riscontrata,  con  la  dichiarazione
attestante  la  esattezza  di  tutti i dati ed elementi riportati nei
documenti medesimi;
   entro il 22 maggio: gli Uffici centrali interessati e la Direzione
V  -  Ufficio  I  -  del  Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso
l'Ispettorato  generale per l'informatizzazione della contabilita' di
Stato rispettivamente:
   - una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex
mod. 219/A);
   -  due  copie  (solo  1^  e  2^  parte) dell'elenco dei versamenti
dell'esercizio (ex mod. 219/A);
   -  tre  copie  dell'elenco  completo delle riscossioni (ex mod. C.
221);
   - due copie del conto consuntivo;
   entro  la  stessa  data: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero  dell'Economia e delle Finanze ritirera' presso l'Ufficio X
dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una sola copia
del consuntivo completo di allegati della Nota preliminare, in quanto
le  altre  tre  copie  saranno  sottoposte  alla  firma  del Ministro
competente a cura dello stesso Ispettorato.
   Gli  Uffici  centrali presso le Amministrazioni e la Direzione V -
Ufficio  I - del Dipartimento del Tesoro cureranno l'invio alla Corte
dei  conti  di  una  copia (1^ e 2^ parte) dell'elenco dei versamenti
dell'esercizio  (ex mod. 219/A ), e di una copia dell'elenco completo
delle riscossioni (ex mod. C. 221);
   B) SPESA
   Il  12 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso
l'Ispettorato  generale per l'informatizzazione della contabilita' di
Stato  -  Via XX Settembre, 97 - due copie del consuntivo completo di
riepiloghi  per  il  riscontro  di  tutti  i dati ed elementi in essi
contenuti.  A  tale riguardo, e' da far presente che i dati contabili
riportati  nella  copia del consuntivo prodotto alla data sono quelli
immessi   nel   Sistema   centrale   secondo  le  normali  operazioni
meccanografiche  di  gestione, previste nel manuale di pianificazione
delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 2001.
   Entro  il  26  aprile:  i  suddetti Uffici centrali, completato il
riscontro,  restituiranno  all'Ufficio  VII dell'Ispettorato Generale
per  le  Politiche  di  Bilancio  una  copia  revisionata  del  conto
consuntivo   apportandovi   solo   ed   esclusivamente  le  eventuali
rettifiche  e  correzioni  riguardanti  i  dati  anagrafici (numero e
denominazione  del  capitolo  e  variazioni  di bilancio). Per quanto
concerne  invece i dati contabili di gestione, gli Uffici centrali ne
potranno continuare l'aggiornamento, fino alla data improrogabile del
30 aprile
   Il  10 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso
l'Ispettorato  generale per l'informatizzazione della contabilita' di
Stato  due  copie  del conto consuntivo completo di riepiloghi per il
riscontro di tutti i dati ed elementi in essi riportati. Tali dati si
riferiranno  alle  informazioni  acquisite  dal Sistema a tutto il 30
aprile.
   Entro  il  15  maggio:  gli stessi Uffici centrali provvederanno a
consegnare all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche
di  Bilancio  una  copia revisionata dello schema di Nota preliminare
predisposta  dalla  Amministrazione, nonche' due copie dattiloscritte
della  stessa,  l'elaborato relativo al monitoraggio delle principali
leggi  di  spesa,  gli  allegati  per  le  spese  di personale ed una
dichiarazione  del  Direttore  dell'Ufficio  Centrale  del  Bilancio,
attestante  l'esattezza  di  tutti  i  dati ed elementi riportati nel
documento medesimo.
   Su  tale copia dovranno essere riprodotte manualmente le eventuali
correzioni  e  rettifiche ai dati anagrafici, alle note, nonche' alle
variazioni contabili apportate eccezionalmente dopo il 30 aprile.
   Come gia' evidenziato, eventuali variazioni contabili non potranno
che  riguardare  modifiche  ai  dati dei pagamenti, restando precluso
qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate.
   Il 22 maggio: gli Uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato
generale  per l'informatizzazione della contabilita' di Stato quattro
copie  complete  del  rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da
sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.
   Entro  il  27  maggio:  i  suddetti  Uffici centrali consegneranno
all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di
Bilancio  per  il  successivo inoltro alla Corte dei conti, tre copie
del  conto  consuntivo  firmate  dai Ministri competenti, complete di
Nota  preliminare,  altre  due  copie  di  quest'ultima, ed eventuali
ulteriori allegati.
   II- CONTO DEL PATRIMONIO
   Il   conto   patrimoniale   risulta   impostato  nelle  due  parti
fondamentali costituite da:
   a)  attivita'  e  passivita'  finanziarie  e  patrimoniali  con le
variazioni   derivanti   dalla   gestione   del   bilancio  e  quelle
verificatesi per qualsiasi altra causa;
   b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita'
del bilancio e quella patrimoniale.
   Tali  indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge 468/1978
e  successive  modificazioni  ed integrazioni e in via amministrativa
nelle istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 7 febbraio 1981.
A  queste  si collegano le ultime disposizioni contenute nella citata
legge  n.  94  del  3 aprile 1997 e nel decreto legislativo 279 del 7
agosto  1997  che  con  l'art.  14  intende  anche  concorrere ad una
migliore rilevazione del grado di redditivita' del patrimonio statale
ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio stesso;
assunto  che ha trovato una sua definizione attraverso l'introduzione
in  detto Conto di un livello di classificazione dei beni dello Stato
suscettibili  di  utilizzazione  economica  (tabella c) allegata allo
stesso decreto legislativo n. 279.
   Cio'  considerato,  si  fa  presente che, in coerenza con la nuova
struttura  del  bilancio  statale introdotta dalla recente normativa,
tale documento comprende le risultanze della gestione delle entrate e
delle  spese  con  prospettazioni  affiancate  a quelle esistenti che
illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e
la  stessa nuova struttura del bilancio. Tali prospetti, da riportare
nella  Sezione  II^  del Conto - Dimostrazione di concordanza tra gli
accertamenti  di  competenza del bilancio ed il conto del patrimonio,
riguardano  essenzialmente  il rapporto tra le funzioni - obiettivo e
le  Amministrazioni,  la  distribuzione  dei  capitoli di spesa nelle
varie  funzioni  -  obiettivo  esistenti  e  la loro proiezione nelle
attivita' e passivita' in cui e' suddiviso il conto del patrimonio.
   Quanto    alle    prospettazioni,    che   dovranno   fornire   la
rappresentazione  dei beni secondo le voci previste dalla tabella "C"
allegata  al  decreto legislativo n. 279, si evidenzia che, in attesa
della definizione dei decreti di attuazione dell'art.14, commi 2, 3 e
4 nonche' delle nuove istruzioni alle Amministrazioni per la gestione
e  rendicontazione di tali beni (patrimoniali e demaniali insieme) si
fa  luogo ad una rappresentazione dei soli beni immobili patrimoniali
gestiti  dall'Agenzia  del  demanio,  i cui dati conoscitivi presenti
nell'anagrafe consentono di attuare la classificazione introdotta dal
comma  1  dello  stesso  decreto legislativo per l'individuazione dei
beni suscettibili di utilizzazione economica.
   Le  procedure  per  l'inserimento nel Sistema informativo dei dati
relativi alle variazioni intervenute nei conti generali n. 2 (crediti
e   partecipazioni),   n.  3  (beni  patrimoniali)  e  n.  5  (debito
patrimoniale)  sono  quelle contenute nelle "Istruzioni per i servizi
di  automazione",  e  riportate  in  sintesi  nell'apposito  "manuale
tecnico"  in  dotazione  degli  Uffici  centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali.
   Come  per  l'esercizio  2000,  per  la  definizione  del  presente
rendiconto  e'  da  utilizzare la procedura che qualifica nell'ambito
dei  conti  generali  n.  2 e n. 5, rispettivamente le partecipazioni
azionarie  (azioni  quotate  e  non  quotate,  imprese  o istituti di
credito  collegati, controllati, altri) e i debiti vari (debiti verso
governi esteri, cassa depositi e prestiti, altri organismi).
   Va ricordato che per societa' controllate si intendono le societa'
in  cui  lo  Stato  dispone  della  maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea  ordinaria,  o  le societa' in cui lo Stato dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria; per societa' collegate, quelle nelle quali lo Stato ha una
presunzione  di  influenza  notevole  il  cui  livello percentuale di
partecipazione  e'  stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a
seconda  che  la societa' partecipata sia o non sia quotata in borsa;
come categoria residuale infine tutte le "altre" societa'.
   Per  i  conti  generali  n.  1  e  n. 4, relativi alle attivita' e
passivita'  finanziarie,  nessun particolare adempimento viene invece
richiesto,   atteso  che  gli  stessi  verranno  definiti  attraverso
procedure  gestite  direttamente  dall'Ispettorato  Generale  per  le
Politiche di Bilancio.
   In  merito  agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle
partite  del  conto  generale  n.  2,  occorre altresi' ricordare che
apposite  funzioni  consentono  l'acquisizione  e la variazione degli
interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli
interessi  passivi del debito patrimoniale incluso nel conto generale
n. 5.
   Tali  procedure  di  automazione  sono  intese  a  raggiungere una
qualificazione  dei  movimenti  finanziari  legati  alle  partite  di
"credito"  o di "partecipazione", oltre che a consentire una migliore
interpretazione  dei  risultati  della  gestione di tali attivita' in
sede di conto generale delle rendite e delle spese.
   Cio'  premesso,  occorre considerare che la normativa specifica di
ogni   singolo  credito  o  partecipazione  puo'  prevedere  sia  una
ricapitalizzazione  sia  il  versamento delle quote di interessi o di
utili all'entrata del bilancio statale.
   In  tali casi sara' necessario che le Amministrazioni che hanno in
gestione  la  partita  patrimoniale  predispongano,  sulla base della
propria   documentazione,   i   riepiloghi   contabili  da  inoltrare
all'Ufficio   Centrale   del   Bilancio   competente,  opportunamente
corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei
dati sopra indicati.
   Sara'  cura  poi  dell'Ufficio  Centrale del Bilancio acquisire al
Sistema  informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi
agli  utili  o  agli  interessi  versati  al  bilancio,  al  fine  di
consentire  la  loro esposizione su un apposito allegato della scheda
patrimoniale  (MOD.  A).  Tali dati, anche se di natura finanziaria e
quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, vengono analizzati in
quanto  evidenziano  riflessi  sul bilancio recati dalla gestione del
patrimonio.
   Ovviamente   per  gli  utili  o  interessi  ricapitalizzati  resta
confermata  la  loro  acquisizione, come variazione aumentativa della
partita, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza
patrimoniale.
   Si  rammenta  che,  per una maggiore analiticita' delle variazioni
contabili  delle  partite  del  conto generale n. 2, sono disponibili
funzioni  che consentono di classificare, per voci economiche, i dati
contabili  riferiti a fatti modificativi quali "sopravvenienze, ecc."
e "insussistenze, ecc.".
   Gli  Uffici  Centrali del Bilancio dovranno avere particolare cura
nell'acquisire  tali  dati,  tra i quali quelli relativi agli utili e
agli  interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad
una  esposizione  dei risultati della gestione patrimoniale che possa
consentire  di  misurare  il  grado  di  redditivita'  delle suddette
attivita'.
   Inoltre  va  ricordato  che viene allegata alla presente circolare
una  scheda  analitica  (Allegato  4)  per individuare della societa'
azionaria  partecipata,  oltre  che  la  qualificazione  di  societa'
collegate,  controllate  ed  altre,  gli  elementi piu' significativi
quali  il  risultato  di  gestione  2000,  la destinazione dell'utile
conseguito e la quota di essa assegnata all'Amministrazione.
   Tale  scheda,  debitamente  compilata  per  ciascuna  societa' per
azioni  dall'Amministrazione  interessata, dovra' essere trasmessa al
coesistente   Ufficio   Centrale   del   Bilancio  che,  dopo  averne
riscontrato i dati, provvedera' ad acquisirli al Sistema informativo;
la stampa di tale scheda, cosi' meccanizzata,dovra' essere unita alla
corrispondente  scheda  patrimoniale  (MOD.  A)  che andra' inoltrata
all'Ispettorato  Generale  per  le Politiche di Bilancio (Ufficio IX)
per  essere  riportata in appendice all'allegato 2 del conto generale
del patrimonio.
   Infine  codesti  Uffici  Centrali  del  Bilancio,  utilizzando  le
funzioni   gia'   appositamente   previste,  dovranno  confermare  la
validita' dei riferimenti normativi relativi a ciascuna partita, allo
scopo  di  tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in piu' dovranno
essere  immessi  nel  Sistema informativo i riferimenti normativi che
interessano  le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del
bilancio,  particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per
avere  un  quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati
al bilancio medesimo.
                            Beni Immobili
   In  ordine alle contabilita' dei beni immobili, e' da far presente
che,  per  i  beni in gestione all'Agenzia del demanio, l'automazione
del  processo  di formazione del consuntivo consente che ogni singolo
aggiornamento  contabile  relativo  ad  un  bene immobile, effettuato
dalla  Ragioneria  provinciale  in  sede  di  gestione  dell'anagrafe
automatica,  si traduca in una rilevazione delle variazioni contabili
nel  corso  dell'esercizio  ed  in  una  confluenza  automatica delle
movimentazioni  stesse  dei  beni immobili patrimoniali nelle diverse
causali  che  contraddistinguono  la  scheda di consistenza del conto
generale  n.3 - sottocategoria beni immobili. Di conseguenza in corso
di  esercizio  si  rende  disponibile  la  situazione  aggiornata del
consuntivo,  che  al  momento  della chiusura di tale conto generale,
operati gli opportuni controlli, diverra' definitiva.
   Cio' premesso e vista la competenza delle Filiali dell'Agenzia del
demanio   alla   compilazione  delle  contabilita'  patrimoniali,  le
Ragionerie  provinciali  dovranno limitarsi a riscontrare le predette
contabilita'   e   ad   assicurare   la  corrispondenza  tra  i  dati
contabilizzati  manualmente  da  tali  Uffici  e  quelli  inseriti al
Sistema Informativo.
   Le  stesse  Ragionerie  provinciali,  per  consentire  altresi' la
produzione  della  rendicontazione  dei  beni  immobili,  prospettata
secondo  quanto  previsto  dalla classificazione riportata nel SEC'95
(Regolamento  n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al
Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e regionali della Comunita),
dovranno  assicurare  la  completa  classificazione  patrimoniale dei
singoli  beni  immobili  e  delle relative porzioni nell'ambito della
riorganizzazione  del  conto  generale  del  patrimonio  prevista dal
richiamato art.14 del Decreto legislativo n. 279 del 1997.
   Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili
in  gestione alle Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture
e  dei  Trasporti  (ex  Amministrazione  Lavori pubblici), valgono le
indicazioni  contenute  nella  circolare  n.  39  del 5 novembre 2001
"chiusura   delle   contabilita'   dell'esercizio  finanziario  2001"
(pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  G.U.  n.  245  del 13
novembre 2001).
                             Beni mobili
   In  ordine  alla contabilita' dei beni mobili, gli Uffici centrali
del  bilancio  e  le  Ragionerie  provinciali,  oltre alle istruzioni
diramate  con  le  circolari  n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 8 del 9
febbraio  1988, dovranno tener conto anche di quelle impartite con le
circolari  n.  10  del  10  febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 -
relative  alle "Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei
beni mobili".
   Considerata  poi  l'esigenza  di  pervenire  ad  una  piu'  esatta
rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e
quella  finanziaria,prevista  dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  i  suddetti Uffici di ragioneria dovranno assicurarsi, come
ribadito  peraltro  dalla  richiamata  circolare n. 39 del 5 novembre
2001,  che  i  dati  finanziari  riportino  i  capitoli di spesa o di
entrata  presenti nel bilancio dell'esercizio 2001, distintamente per
competenza  e residui; ovviamente occorrera' verificare che tali dati
corrispondano  a  pagamenti  o  a  riscossioni  avvenuti nell'anno da
rendicontare   per   i  quali  l'impegno  o  l'accertamento  siano  a
quest'ultimo contestuali o precedenti.
   Va  sottolineata,  poi,  la necessita' che gli Uffici centrali del
Bilancio  e  le  Ragionerie provinciali interessate usino particolare
cura   nel   controllare   i  passaggi  di  beni  mobili  tra  uffici
consegnatari  per  ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti
gia'  al  termine  dell'inserimento  nel Sistema informativo dei dati
ricavabili dai modelli 98 C.G.
   Infine  le Ragionerie provinciali competenti dovranno aver cura di
acquisire  i  modd. 98 C.G. degli Istituti scolastici che, pur avendo
acquisita la personalita' giuridica dal 1 settembre 2000, non abbiano
ancora  effettuato  il  passaggio  di  gestione e redatto il processo
verbale di consegna.
   Crediti e partecipazioni
   Per  le partite accese ai crediti (partecipazioni) o ai debiti, si
dovra'   fare   attenzione   all'acquisizione  delle  variazioni  che
dipendono  dalla  gestione del bilancio. In particolare sara' compito
degli  Uffici  Centrali  del  Bilancio interessati riportare, in base
alle  disposizioni  contenute  nella  citata  circolare  n.  6  del 7
febbraio  1981,  i  dati relativi agli accertamenti di entrata o agli
impegni  di  spesa  in  conto  competenza e non le somme versate o le
somme  pagate;  nel  contempo  i residui di stanziamento non dovranno
essere  evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in
impegni  propri.  I  dati riguardanti tali residui andranno riportati
tra i fatti modificativi "derivanti da spese imputate ai residui".
   Resta  da  aggiungere  che  nella  scheda del credito o del debito
sara'  necessario  registrare, tra i fatti permutativi, le variazioni
in  conto  residui  dovute  a  "rettifiche".  L'insieme  delle stesse
trovera',  com'e' noto, contropartita nei residui attivi e passivi di
bilancio contabilizzati nelle schede finanziarie (conti generali n. 1
e n. 4) di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica).
   Residui perenti
   Per quanto riguarda infine i "residui passivi perenti agli effetti
amministrativi" compresi nel conto generale n. 5, gli Uffici Centrali
del  Bilancio dovranno comunicare al Sistema informativo le eventuali
economie,  rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno
anche  delle  comunicazioni  che  le  Ragionerie provinciali dovranno
trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.
   Sara'   compito,   invece,  del  Sistema  informativo  operare  la
ripartizione  della  loro  consistenza  finale  secondo  le categorie
economiche del bilancio da cui i residui stessi derivano.
   Si  ricorda  che, in base alla circolare n. 2 del 16 gennaio 2002,
gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato
Generale  per  le  Politiche  di  Bilancio  (Ufficio  IX)  i tabulati
relativi   agli  impegni  perenti  (RG-11-SP-MR-72  e  RS-11-SP-SAL1)
predisposti   dal  Sistema  informativo  unitamente  a  quelli  delle
Ragionerie provinciali, se interessate, debitamente vistati.
   Gli   stessi   Uffici   Centrali  del  Bilancio  o  le  Ragionerie
provinciali   avranno   cura   di  accertare,  presso  le  rispettive
Amministrazioni,   se   permangano   i   presupposti  delle  relative
obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione di tutte
le  partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello
del patrimonio.
   Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto
accertamento,   tenuto   conto   che,   com'e'   noto,   l'assunzione
dell'impegno,  a  maggior  ragione nel caso che esso venga trasferito
dal  bilancio  al  patrimonio,  deve  corrispondere  alla  situazione
chiaramente  individuata  dall'art.  20, 3o comma, della legge n. 468
del 1978.
                               * * * *
   Cio' posto si forniscono le seguenti indicazioni:
   entro  il  29  marzo:  gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio  e  le
Ragionerie  provinciali  dovranno  ultimare  l'immissione  al Sistema
informativo   dei   dati   riportati  nei  modelli  98  C.G.  per  la
contabilizzazione  dei beni mobili, mentre i soli Uffici Centrali del
Bilancio  presso  i  Ministeri  per i Beni e le Attivita' Culturali e
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (ex Ministero della
Pubblica   istruzione)  dovranno  inserire  anche  i  dati  dei  beni
"considerati    immobili   agli   effetti   inventariali"   riportati
rispettivamente nei modd.15 e 88;
   entro  la  stessa data le Ragionerie provinciali dovranno ultimare
il  riscontro  delle contabilita' dei beni immobili, in gestione alle
Filiali  dell'Agenzia del Demanio, e assicurare la corrispondenza fra
i  dati  contabilizzati manualmente da detti Uffici e quelli inseriti
al Sistema informativo;
   entro  il  19 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati
dovranno  acquisire al Sistema informativo tutte le nuove partite del
conto  generale  n. 2 (crediti e partecipazioni) e del conto generale
n.  5  (sottoconti  "debiti  vari"  e  "monete  in  circolazione") ed
aggiornare  quelle  esistenti  con  i movimenti intervenuti nel corso
dell'esercizio  2001,  nonche'  tutte  le  partite  riferite  ai beni
immobili  dei  Ministeri  della  Difesa  e delle Infrastrutture e dei
Trasporti  (ex Ministero dei Lavori Pubblici) e a quelli "considerati
immobili  agli  effetti  inventariali"  del  conto  generale n. 3, di
competenza  del  Ministero  delle  Infrastrutture e dei Trasporti (ex
Ministero  dei  Trasporti e della Navigazione). Per quanto concerne i
"residui  passivi perenti" (parte del conto generale n. 5) sara' cura
dei  predetti  Uffici  Centrali  del  Bilancio  comunicare al Sistema
informativo le economie, le rettificazioni e le prescrizioni;
   entro  il 30 aprile: le Ragionerie provinciali, in deroga a quanto
previsto  dalla  citata  circolare n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno
inoltrare  ai  competenti  Uffici  Centrali  del Bilancio, munita del
visto  di  convalida  del Direttore, la stampa definitiva del modello
meccanografico 97 C.G. - Riassunto delle variazioni (limitatamente al
solo riepilogo), che potra' essere richiesta al Sistema informativo a
decorrere dal 2 aprile;
   entro  la  stessa  data: gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno
far  pervenire  all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
(Ufficio IX):
   1  -  le  schede  patrimoniali  automatizzate,  modelli A e B (tre
copie), per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere
complete   della  documentazione  atta  a  suffragare  le  variazioni
avvenute;
   2  -  la  scheda  informativa sulla gestione di societa' azionarie
partecipate   da  Amministrazioni  statali  (3  copie);  alla  scheda
dovranno  essere  allegati  come  documentazione  il  bilancio  della
societa'  al  31  dicembre  2000,  la  relazione  sulla  gestione, la
relazione  del  Collegio  sindacale  e  il  verbale  di  approvazione
dell'Assemblea previsti dal codice civile;
   3  -  i  prospetti  delle attivita' e delle passivita' prodotti in
forma automatizzata (una copia);
   4  -  i  tabulati  dei  residui  passivi perenti (RG-11-SP-MR-72 e
RS-11-SP-SAL1)  ricevuti dal Sistema informativo, debitamente vistati
come detto in precedenza (una copia).
   E' da precisare che i prospetti di cui al punto 3) si compongono -
per  ogni singola Amministrazione - di una parte "riepilogativa", una
parte "sintetica" ed una "analitica" per le attivita' e passivita'.
   Tali  modelli, che come stampe di lavoro potranno essere richiesti
al  Sistema  informativo  in  qualsiasi momento dopo l'immissione dei
dati  contabili,  dovranno  essere  trasmessi  -  solo se considerati
definitivi  -  a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte
le partite patrimoniali.
   Sara'  cura  poi  del  Sistema  informativo  produrre  le  tabelle
contenenti  le  attivita'  e le passivita' dei vari Ministeri e tutti
gli allegati al conto patrimoniale.
   Inoltre  gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio,  al  momento  della
trasmissione   delle   schede   patrimoniali   (Modelli.   A   e   B)
all'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di  Bilancio, dovranno
utilizzare  apposite  funzioni  di  Sistema,  per  consentire l'invio
automatico  alla  Corte  dei  conti dei dati relativi a tali schede e
facilitare cosi' le operazioni di riscontro preliminare alla parifica
del  conto  patrimoniale.  Ovviamente,  ove venissero apportate delle
correzioni  alle predette schede (per effetto di variazioni dovute ad
aggiornamento dei risultati della gestione finanziaria su capitoli di
entrata  o  di spesa), il Sistema informativo consentira' ai medesimi
Uffici   Centrali  del  Bilancio  di  effettuare  successivi  inoltri
utilizzando le suddette funzioni informatiche.
   Infine,  per  effetto  dell'accorpamento  dei  Ministeri di cui al
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art.
1  del  decreto-legge 12 giugno 2001,n. 217, convertito nella legge 3
agosto  2001,  n.  317,  gli  Uffici  Centrali  del Bilancio presso i
Ministeri  dell'Economia e delle Finanze, delle Attivita' produttive,
dell'Istruzione,  Universita'  e Ricerca e delle Infrastrutture e dei
Trasporti,  dovranno  far  pervenire al suddetto Ispettorato Generale
per   le   Politiche  di  Bilancio  -  Ufficio  IX  anche  le  schede
patrimoniali  e  i  prospetti  delle  attivita'  e  delle  passivita'
relative   rispettivamente  agli  ex  Ministeri  delle  Finanze,  del
Commercio  con l'Estero, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, dei Lavori Pubblici.
                                ****
   Per  effetto  dell'articolo  22  della  citata legge n. 468, del 5
agosto  1978,  dovra'  essere poi allegato al conto del patrimonio il
conto  del  dare  e  dell'avere  della  Banca  d'Italia che svolge il
servizio  di  tesoreria  dello  Stato  e  del Cassiere speciale per i
biglietti  e  le  monete a debito dello Stato, con unito il movimento
generale  di  cassa e la situazione del tesoro, nonche' la situazione
dei crediti e dei debiti di tesoreria. Tale conto speciale, che viene
prodotto  all'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di  Bilancio
(Ufficio IX) dall'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
Amministrazioni  (Ufficio XIV), dovra' essere integrato dei prospetti
riguardanti i movimenti dei buoni ordinari del Tesoro e dei vaglia ed
ordini di pagamento.
              Acquisizione al patrimonio delle entrate
                     e delle spese di bilancio.
   Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti
per  la  finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli
Uffici  Centrali  del  Bilancio.  La  loro  acquisizione al conto del
patrimonio   avviene  attraverso  le  schede  accese  alle  attivita'
finanziarie.  Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte
degli   introiti   un   aumento   di   passivita'  patrimoniali  (per
l'indebitamento),   debbono  essere  integralmente  registrate  nelle
apposite  schede,  per  la  loro acquisizione al patrimonio. Circa le
altre  entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei
beni  patrimoniali e riscossione di crediti) occorrera' accertare per
ogni   capitolo   i   riflessi  dell'entrata  stessa  sulla  sostanza
patrimoniale.    Si    precisa   che,   per   le   entrate   relative
all'ammortamento  dei beni patrimoniali (Titolo III - Categoria XIV),
non verra' effettuata un'apposita registrazione nelle schede.
   Per  quanto  riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso
di   passivita'  finanziarie  vanno  registrate  integralmente  nelle
schede,  perche'  producono sempre trasformazioni del patrimonio, per
le  altre  (spese  correnti  e  spese  in  conto capitale) occorrera'
esaminarne gli effetti caso per caso.
   Le  varie  partite patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero
debbono  essere  costantemente  seguite  affinche'  tutti i movimenti
(dovuti  ad  operazioni  di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che
comportino    variazioni    delle   consistenze,   trovino   puntuale
contabilizzazione  nelle  relative  schede. Cosi' pure dovra' curarsi
l'istituzione  di  nuove  partite  non  appena  si verifichi un fatto
amministrativo  di  rilevanza  patrimoniale,  non riferibile a quelle
gia' esistenti.

               AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO
   I - CONTO DEL BILANCIO
   Per  l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e il Fondo Edifici di
Culto  gli Uffici di Ragioneria competenti, sono pregati di attenersi
a quanto segue:
   1 - SPESA
   Si  osserveranno  i  medesimi  adempimenti  previsti  per il conto
consuntivo della spesa dell'Amministrazione dello Stato.
   2 - ENTRATA
   Il  16  aprile:  gli  Uffici di Ragioneria interessati ritireranno
presso   l'Ispettorato   generale   per   l'informatizzazione   della
contabilita' di Stato - Via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze
del  conto consuntivo e del prospetto delle variazioni apportate alle
previsioni iniziali;
   entro  il  26  aprile:  i  predetti Uffici, revisionate le bozze e
completate  le  medesime con i dati contabili della gestione 2001, ne
consegneranno una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per
le  politiche  di  bilancio  la  quale  provvedera' ad aggiornare gli
archivi del Sistema centrale entro il 3 maggio.
   Per  i  successivi  adempimenti si dovranno rispettare le medesime
scadenze    previste    per   il   conto   consuntivo   della   spesa
dell'Amministrazione diretta dello Stato.
                                * * *
   Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e
della  spesa  dell'Istituto  Agronomico  per l'Oltremare, di seguito,
vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:
   il  16  aprile: verranno rimesse alla Ragioneria provinciale dello
Stato  di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto
e dei prospetti delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;
   entro  il  26  aprile:  la  Ragioneria  provinciale dello Stato di
Firenze  dopo  aver  revisionato  il  conto  consuntivo  validato dal
servizio  di  Ragioneria  dell'Istituto  in parola, ne rimettera' una
copia  all'Ufficio  VII dell'Ispettorato generale per le politiche di
bilancio;
   il  21 maggio: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli  Affari  Esteri  ritirera'  n.  4  copie  del  conto consuntivo
completo   di   allegati,  tre  delle  quali  da  sottoporre,  previo
controllo, alla firma del Ministro;
   entro  il  27  maggio:  il  medesimo  Ufficio centrale consegnera'
all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  generale  per  le  politiche  di
bilancio,  per  il  successivo  inoltro  alla Corte dei conti, le tre
copie del conto consuntivo firmate, complete di Nota preliminare, dei
prospetti  e  degli  allegati, nonche' altre due copie della predetta
Nota preliminare ed eventuali allegati.
   II - CONTO DEL PATRIMONIO
   Per  la compilazione del conto del patrimonio si richiama in linea
di  principio  quanto  fatto  presente  per l'Amministrazione diretta
dello   Stato,   ad   esclusione  delle  procedure  automatizzate  di
acquisizione dei dati contabili.
   Inoltre  gli  aspetti  finanziari  connessi  con la gestione delle
partite  dei  conti  generali  n.  2 e n. 5, dovranno essere rilevati
nelle schede (Modelli. A e B) con le stesse modalita' indicate per il
conto patrimoniale dello Stato.
   In  particolare,  per i dati relativi agli interessi aventi natura
finanziaria  e  quindi  estranei  alla  contabilita' patrimoniale, si
dovra'  procedere  mediante  una semplice annotazione degli stessi in
calce alle suddette schede.
   Quanto   sopra   si   rende   necessario   per  pervenire  ad  una
qualificazione  dei  movimenti  finanziari  legati  alle  partite  di
"credito"  o  di  "debito patrimoniale", oltre che per consentire una
migliore  interpretazione dei risultati della gestione delle suddette
attivita'  e  passivita'  in  sede  di conto generale delle rendite e
delle spese.
   Infine,   gli   Uffici   preposti   alla   definizione  dei  conti
patrimoniali   dell'Amministrazione   dei   Monopoli   di   Stato   e
dell'Istituto  Agronomico  per  l'Oltremare,  sono pregati di volersi
attenere a quanto qui di seguito precisato:
   entro  il 29 marzo: i predetti Uffici ritireranno presso l'Ufficio
IX  dell'Ispettorato  Generale per le Politiche di Bilancio una bozza
del conto patrimoniale;
   entro  il  30  aprile:  i  predetti  Uffici  sono pregati di voler
produrre all'Ufficio IX dell'Ispettorato Generale per le Politiche di
Bilancio:
   a)  la  bozza  del conto patrimoniale in questione con allegate le
schede  patrimoniali  (modelli  A  e  B, tre copie) per tutti i conti
generali;   due   di   tali  copie  dovranno  essere  complete  della
documentazione atta a suffragare le variazioni ottenute;
   b) i prospetti analitici (modelli. D e E , una copia), nella nuova
versione a stampa.
                          ARCHIVI NOTARILI
   Entro  il  30  aprile: l'Ufficio Centrale del Bilancio interessato
fara'  pervenire  all'Ufficio  XIV  dell'Ispettorato  Generale per le
Politiche  di Bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo
provvisorio,   completo  di  Nota  preliminare,  di  prospetti  e  di
allegati,  nonche'  della situazione patrimoniale, per il riscontro e
gli adempimenti di competenza;
   entro  il  27  maggio:  l'Ufficio  Centrale  in parola consegnera'
all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di
Bilancio  n.  4  copie  complete  del  conto  consuntivo  e del conto
patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro.
                            CASSA AMMENDE
   Entro  il  30  aprile: l'Ufficio Centrale del Bilancio interessato
fara'  pervenire  all'Ufficio  XIV  dell'Ispettorato  Generale per le
Politiche  di Bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo
provvisorio completo di Nota preliminare e relativi allegati, nonche'
del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza;
   entro  il  27  maggio:  l'Ufficio  Centrale  in parola consegnera'
all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di
Bilancio   n.   4  copie  del  conto  consuntivo,  completo  di  Nota
preliminare,  di  copia  del  decreto  di approvazione e di allegati,
nonche' del conto patrimoniale.
                                * * *
         ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E ISTITUTO SUPERIORE
                DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
   Come  e'  noto  con  i  Decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 30
giugno  1993  l'Istituto  Superiore  di Sanita' (I.S.S.) e l'Istituto
Superiore  di Prevenzione e Sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) hanno
conseguito l'autonomia amministrativa e contabile.
   Per   l'Istituto   Superiore  di  Sanita'  che  e'  divenuto,  nel
frattempo,  ente  di  diritto  pubblico  a seguito del regolamento di
organizzazione,  emanato  a norma dell'art. 9 del decreto legislativo
29  ottobre  1999,  n.  419  (D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70), restano
tuttavia   confermati,   per   il  rendiconto  2001,  i  preesistenti
adempimenti.
   Premesso  quanto sopra, ai fini della rendicontazione patrimoniale
dei  beni  mobili  di  codesti  Istituti,  le  Ragionerie provinciali
competenti (per gli Uffici periferici dell'I.S.P.E.S.L.), e l'Ufficio
Centrale  del  Bilancio  presso  il  Ministero  della Salute (per gli
Uffici centrali di entrambi gli Istituti superiori), continueranno ad
acquisire  al  Sistema  informativo  le  contabilita'  di  tali  beni
(classificati   nelle   categorie   previste   per  l'Amministrazione
statale),  dal momento che la proprieta' dei beni stessi rimane dello
Stato essendo gli Enti in parola privi di personalita' giuridica e di
autonomia patrimoniale.
   Le  variazioni  annuali  intervenute  nella  consistenza  dei beni
mobili,  che  andavano  comunicate  dagli uffici preposti entro il 15
febbraio  2002,  dovranno  essere acquisite dalle Ragionerie suddette
non piu' tardi del 29 marzo 2002.
   Il  prospetto  delle  variazioni,  compilato  per  ogni  categoria
esistente  ed in ogni sua parte, dovra' essere predisposto in duplice
copia;  una  verra'  inviata  alla Ragioneria provinciale interessata
(per  gli  Uffici periferici) o, per il tramite dell'Ufficio centrale
di  ragioneria presso l'I.S.S. e l'I.S.P.E.S.L., all'Ufficio Centrale
del  Bilancio  presso  il  Ministero  della  Salute  (per  gli Uffici
centrali),  l'altra  all'Istituto  Superiore  competente  che  dovra'
tenerne  conto  ai  fini dell'evidenziazione nella propria situazione
patrimoniale.
   Sara'  cura,  poi  degli  Istituti  superiori, inviare all'Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute per il tramite
del   suddetto   Ufficio   centrale   di  ragioneria  la  "situazione
patrimoniale"   di   ciascun   Istituto   che,  unitamente  al  conto
finanziario, dovra' essere trasmessa al Ministero della sanita' entro
il 30 aprile 2002.
   Tali  situazioni, devono comprendere la consistenza degli elementi
patrimoniali  attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio
2001,  nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e
passive  e  l'incremento  o  la  diminuzione del patrimonio netto per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
   L'Ufficio  centrale  di ragioneria di detti Istituti e' pregato di
far  pervenire  all'Ufficio  VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le
Politiche  di  Bilancio  entro il 20 giugno 2002 n. 2 copie dei conti
consuntivi,  completi  delle  relazioni  sui  risultati  di gestione,
nonche'  delle  situazioni patrimoniali, una copia delle quali verra'
rimessa  al  Parlamento  entro  il  30  giugno  2002,  a  corredo del
rendiconto generale dello Stato.
                           CORTE DEI CONTI
   L'amministrazione  della  Corte  dei Conti dovra' provvedere - non
oltre  il 29 marzo 2002 - a fornire all'Ufficio Centrale del Bilancio
presso  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  gli elementi
relativi   ai   beni   mobili   risultanti  dalle  proprie  scritture
inventariali  per  la  formazione del Conto patrimoniale dello Stato.
L'Ufficio  Centrale  del  Bilancio,  a  sua volta, dovra' procedere a
riclassificare  tali  beni nelle categorie richiamate dalla circolare
n. 88 del 28.12.1994.
           SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
   La  Scuola  Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.) ha
conseguito  l'autonomia amministrativa e contabile con il D.P.C.M. n.
207  del  24  marzo  1995,  n.  207 (pubblicato nella G.U. n. 125 del
31/5/1995).
   Ai  fini  della  rendicontazione  patrimoniale  dei beni mobili di
codesto   Ente,  si  dovranno  continuare  ad  acquisire  al  Sistema
informativo   le   contabilita'  di  tali  beni  (classificati  nelle
categorie  previste per l'Amministrazione statale) dal momento che la
proprieta'  dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'Ente suddetto
privo di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale.
   Al  riguardo  va  precisato  che i consegnatari delle diverse sedi
della   Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministrazione  dovranno
predisporre,  per  ogni  categoria esistente ed in ogni sua parte, il
prospetto  delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei
beni:   da  inviare  all'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  presso  il
Ministero  dell'Economia  e  delle Finanze perche' si possa procedere
alla  loro  acquisizione non piu' tardi del 29 marzo 2002; sara' cura
poi  dell'Amministrazione  della Scuola Superiore inviare al suddetto
Ufficio  Centrale del Bilancio entro il 30 aprile 2002 la "situazione
patrimoniale" dell'Ente unitamente al conto finanziario.
   Tale  situazione  deve  comprendere  la consistenza degli elementi
patrimoniali  attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio
2001,  nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e
passive  e  l'incremento  o  la  diminuzione del patrimonio netto per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
   Il  Servizio di ragioneria di detta Scuola superiore e' pregato di
far  pervenire  all'Ufficio  VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le
Politiche  di  Bilancio  entro il 20 giugno 2002 n. 2 copie del conto
consuntivo,  completi  della  relazione  sui  risultati  di gestione,
nonche'  della  situazione patrimoniale, una copia della quale verra'
rimessa  al  Parlamento  entro  il  30  giugno  2002,  a  corredo del
rendiconto generale dello Stato.
                PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   L'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ha conseguito l'autonomia finanziaria e contabile con il D.P.C.M. del
23  dicembre  1999 (pubblicato nella G.U. n. 24 del 31 gennaio 2000),
dovra'  provvedere  -  non  oltre  il  29  marzo  2002  -  a  fornire
all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e
delle  Finanze  gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle
proprie   scritture   inventariali   per   la  formazione  del  Conto
patrimoniale dello Stato, come prescritto dall'art. 23, comma 5 dello
stesso decreto.
   L'Ufficio  Centrale  del Bilancio, a sua volta, dovra' procedere a
riclassificare  tali  beni nelle categorie richiamate dalla circolare
n. 88 del 28 dicembre 1994.
                         CONSIGLIO DI STATO
   Con  delibera  del  21 giugno e del 5 luglio 2001, il Consiglio di
Presidenza   della   Giustizia   Amministrativa   ha   provveduto   a
disciplinare  l'autonomia  finanziaria  del  Consiglio di Stato e dei
tribunali  amministrativi regionali, cosi' come previsto dall'art. 20
della Legge 21 luglio 2000, n. 205.
   Pertanto,  sara'  cura  dell'Ufficio  centrale di bilancio e della
ragioneria  fornire  -  non  oltre  il  29  marzo  2002 - all'Ufficio
Centrale  del  Bilancio  presso  il  Ministero  dell'Economia e delle
Finanze  i prospetti riepilogativi relativi ai beni mobili risultanti
dalla  proprie  scritture  inventariali  per  la formazione del Conto
patrimoniale  dello Stato, come indicato dall'art. 23, comma 5, della
suddetta delibera.
   L'Ufficio  Centrale  del Bilancio, a sua volta, dovra' procedere a
riclassificare  tali  beni nelle categorie richiamate dalla circolare
n. 88 del 28 dicembre 1994.
                                * * *
   Si  ringrazia per la collaborazione che gli Uffici vorranno dare e
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                        IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO: MONORCHIO