Art. 3.
Modificazione    dell'articolo   16-ter   del   decreto   legislativo
        30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

  1.   Al  comma  1  dell'articolo  16-ter  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' presieduta dal
Ministro  della salute ed e' composta da (( quattro vicepresidenti di
cui  uno  nominato  dal  Ministro  della  salute,  uno  dal  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  ))  uno dalla
Conferenza  permanente  dei presidenti delle regioni e delle province
autonome  di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della
Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri,  nonche'  da  ((  25 membri  )) di cui due designati dal
Ministro    della   salute,   due   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, uno dal Ministro per la funzione
pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
per  gli  affari  regionali,  sei  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  su  proposta della Conferenza permanente dei Presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome,  due  dalla Federazione
nazionale  degli  ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ((
uno  dalla  Federazione  nazionale  degli  ordini dei farmacisti, uno
dalla  Federazione  nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno
dalla  Federazione  nazionale  dei  collegi infermieri professionali,
assistenti  sanitari, e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione
nazionale  dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle
professioni  dell'area  della  riabilitazione  di cui all'`articolo 2
della  legge  10 agosto  2000,  n.  251, uno dalle associazioni delle
professioni  dell'area  tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della
citata   legge   n.  251  del  2000,  uno  dalle  associazioni  delle
professioni  dell'area  della prevenzione di cui all'articolo 4 della
medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli
ordini  dei  biologi,  uno  dalla  Federazione nazionale degli ordini
degli  psicologi  e  uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei
chimici.". ))
  2.  Il  Ministro  della  salute  provvede alla ricostituzione della
Commissione  nazionale per la formazione continua entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si
provvede  con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
 
          Riferimenti normativi:
              - L'art.   16-ter   del   citato   decreto  legislativo
          30 dicembre  1992, come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Art.  16-ter  (Commissione nazionale per la formazione
          continua). -  1. Con decreto del Ministro della sanita', da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
          nominata   una  Commissione  nazionale  per  la  formazione
          continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
          presieduta  dal  Ministro  della  salute  ed e' composta da
          quattro  vicepresidenti,  di  cui uno nominato dal Ministro
          della    salute,    uno   dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  uno  dalla Conferenza
          permanente  dei  presidenti  delle regioni e de le province
          autonome   di  Trento  e  Bolzano,  uno  rappresentato  dal
          Presidente  della  Federazione  nazionale  degli ordini dei
          medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri,
          di  cui  due  designati  dal Ministro della salute, due dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal
          Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli
          affari  regionali,  sei  dalla  Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,  su  proposta  della  Conferenza
          permanente  dei  Presidenti  delle regioni e delle province
          autonome,  due dalla Federazione nazionale degli ordini dei
          medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione
          nazionale   degli   ordini   dei   farmacisti,   uno  dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei medici veterinari,
          uno  dalla  Federazione  nazionale  dei  collegi infermieri
          professionali,    assistenti    sanitari,   e   vigilatrici
          d'infanzia,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
          delle  ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
          dell'area  della  riabilitazione  di  cui  all'art. 2 della
          legge  10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
          professioni  dell'area  tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
          della  citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
          delle   professioni  dell'area  della  prevenzione  di  cui
          all'art.  4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei biologi, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli  ordini degli psicologi e uno
          dalla  Federazione  nazionale degli ordini dei chimici. Con
          il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita' di
          consultazione  delle categorie professionali interessate in
          ordine alle materie di competenza della Commissione.
              2.  La  Commissione  di  cui  al comma 1 definisce, con
          programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   Bolzano   nonche'   gli  ordini  e  i  collegi
          professionali   interessati,  gli  obiettivi  formativi  di
          interesse   nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
          relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici. La Commissione
          definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere
          complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
          arco  di  tempo,  gli  indirizzi  per la organizzazione dei
          programmi  di  formazione  predisposti  a livello regionale
          nonche'  i  criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
          la  valutazione  delle esperienze formative. La Commissione
          definisce  altresi'  i requisiti per l'accreditamento delle
          societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti  pubblici  e
          privati  che  svolgono  attivita'  formative e procede alla
          verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
              3.   Le   regioni,   prevedendo  appropriate  forme  di
          partecipazione  degli  ordini  e dei collegi professionali,
          provvedono  alla  programmazione  e alla organizzazione dei
          programmi  regionali per la formazione continua, concorrono
          alla  individuazione degli obiettivi formativi di interesse
          nazionale  di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli obiettivi
          formativi  di  specifico interesse regionale, accreditano i
          progetti  di  formazione  di  rilievo  regionale  secondo i
          criteri  di  cui  al  comma 2. Le regioni predispongono una
          relazione   annuale   sulle   attivita'  formative  svolte,
          trasmessa  alla  Commissione  nazionale,  anche  al fine di
          garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei
          programmi regionali di formazione continua.".
              - Gli  articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n.
          251     "Disciplina     delle     professioni     sanitarie
          infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della
          prevenzione  nonche'  della  professione ostetrica", sono i
          seguenti:
              "Art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative). - 1. Gli
          operatori   delle  professioni  sanitarie  dell'area  della
          riabilitazione   svolgono   con   titolarita'  e  autonomia
          professionale,  nei confronti dei singoli individui e della
          collettivita',  attivita'  dirette  alla  prevenzione, alla
          cura,  alla  riabilitazione  e  a  procedure di valutazione
          funzionale,  al  fine  di  espletare  le competenze proprie
          previste dai relativi profili professionali.
              2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
          delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
          programmazione   ed   amministrative,   lo  sviluppo  e  la
          valorizzazione  delle  funzioni delle professioni sanitarie
          dell'area  della  riabilitazione,  al  fine di contribuire,
          anche   attraverso   la   diretta  responsabilizzazione  di
          funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del
          diritto   alla   salute   del  cittadino,  al  processo  di
          aziendalizzazione   e   al   miglioramento  della  qualita'
          organizzativa   e   professionale  nel  Servizio  sanitario
          nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con
          i  servizi  sanitari  e  gli  ordinamenti degli altri Stati
          dell'Unione europea.
              Art.   3  (Professioni  tecnico-sanitarie).  -  1.  Gli
          operatori    delle    professioni    sanitarie    dell'area
          tecnico-diagnostica   e   dell'area   tecnico-assistenziale
          svolgono,   con   autonomia   professionale,  le  procedure
          tecniche    necessarie   alla   esecuzione   di   metodiche
          diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero
          attivita'  tecnico-assistenziale,  in  attuazione di quanto
          previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle
          figure  e  dei  relativi profili professionali definiti con
          decreto del Ministro della sanita'.
              2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
          delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
          programmazione   ed   amministrative,   lo  sviluppo  e  la
          valorizzazione  delle  funzioni delle professioni sanitarie
          dell'area  tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
          attraverso  la  diretta  responsabilizzazione  di  funzioni
          organizzative  e  didattiche,  al  diritto  alla salute del
          cittadino,   al   processo   di   aziendalizzazione   e  al
          miglioramento     della     qualita'     organizzativa    e
          professionalenel    Servizio    sanitario   nazionale   con
          l'obiettivo  di  una  integrazione  omogenea  con i servizi
          sanitari  e  gli  ordinamenti degli altri Stati dell'Unione
          europea.".
              "Art.  4 (Professioni tecniche della prevenzione). - 1.
          Gli  operatori delle professioni tecniche della prevenzione
          svolgono  con  autonomia tecnico-professionale attivita' di
          prevenzione,  verifica  e  controllo in materia di igiene e
          sicurezza  ambientale  nei  luoghi  di vita e di lavoro, di
          igiene  degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita'
          pubblica  e  veterinaria.  Tali  attivita'  devono comunque
          svolgersi  nell'ambito  della responsabilita' derivante dai
          profili professionali.
              2.  I  Ministeri  della sanita' e dell'ambiente, previo
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le
          aziende  sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente
          della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di
          competenza delle professioni tecniche della prevenzione.".
              - L'art.  92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2001)", e' il
          seguente:
              "5.  I  soggetti  pubblici  e  privati  e  le  societa'
          scientifiche  che  chiedono,  ai sensi dell'art. 16-ter del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di
          attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di
          specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli
          stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono
          tenuti  al  preventivo  versamento all'entrata del bilancio
          dello  Stato  di  un  contributo  alle  spese fissato dalla
          Commissione  nazionale per la formazione continua di cui al
          citato  art.  16-ter,  nella  misura  da  un minimo di lire
          500.000  ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri
          oggettivi   determinati  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita' su proposta della Commissione stessa. Il contributo
          per  l'accreditamento  dei  soggetti  e  delle  societa' e'
          annuale.  Tali  somme  sono  riassegnate ad apposita unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  sanita'  per  essere  utilizzate  per  il
          funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai
          componenti  ed  il  rimborso  delle  spese  sostenute dagli
          stessi  per  la partecipazione ai lavori della Commissione,
          nonche'  per  far  fronte  alle  spese  per  l'acquisto  di
          apparecchiature  informatiche  e  per lo svolgimento, anche
          attraverso     l'utilizzazione    di    esperti    esterni,
          dell'attivita'  di verifica della sussistenza dei requisiti
          da  parte  dei  soggetti  accreditati  e  di  valutazione e
          monitoraggio  degli  eventi  formativi  e  dei programmi di
          formazione.".