Art. 4. Disposizioni in materia di Universita' 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi". 2. Gli statuti delle Universita' disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' (( esteso )) ai professori di seconda fascia. (( 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003. ))
Riferimenti normativi: - L'art. 6, comma 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica", come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "6. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro trenta mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati all'Universita' i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.". - L'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente: "107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.".