Art. 4.
               Disposizioni in materia di Universita'

  1.  All'articolo  6,  comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro trenta mesi".
  2.  Gli  statuti delle Universita' disciplinano l'elettorato attivo
per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali.
Nel  caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia,
l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' ((
esteso )) ai professori di seconda fascia.
((  3.  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 17, comma 107,
della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, il mandato dei componenti il
Consiglio  universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica in data
10 dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - L'art. 6, comma 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
          "Disposizioni  in  materia  di  universita'  e  di  ricerca
          scientifica  e tecnologica", come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              "6.  Le  universita' adeguano gli ordinamenti didattici
          dei  corsi  di  studio  ai  sensi delle disposizioni di cui
          all'art.  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e   successive   modificazioni,  entro  trenta  mesi  dalla
          pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  decreto
          ministeriale  contenente i criteri specifici per i predetti
          corsi.  Decorso  infruttuosamente tale termine, non possono
          essere  erogati all'Universita' i finanziamenti previsti da
          accordi  di  programma  o  dai  provvedimenti di attuazione
          della   programmazione  universitaria  fino  alla  data  di
          trasmissione  al Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica   e   tecnologica   dei  regolamenti  didattici
          contenenti gli adeguamenti predetti.".
              - L'art.  17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n.
          127  "Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo", e' il seguente:
              "107.  I  componenti  del CUN sono nominati con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  durano  in  carica  quattro  anni  e non sono
          immediatamente  rieleggibili. Detta disposizione si applica
          anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della
          presente legge.".