Art. 5.
Proroga  degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della
                             Croce Rossa

  1.  In  deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  293,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994,   n.   444,  recante  disciplina  della  proroga  degli  organi
amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei
comitati  regionali,  nonche'  il comitato centrale dell'Associazione
italiana  della  Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione
del  nuovo  statuto  dell'Associazione  e,  comunque, non oltre il 30
giugno 2002.
 
          Riferimenti normativi:
              -  L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.  293,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15
          luglio  1994, n. 444 "Disciplina della proroga degli organi
          amministrativi", e' il seguente:
              "1.  Gli  organi  amministrativi  non  ricostituiti nel
          termine  di  cui  all'art. 2 sono prorogati per non piu' di
          quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
          del termine medesimo.".