IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli  5  e  6  della  legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di
vendita  al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del
10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, con il quale sono stati
individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di
vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi  e  delle relative aliquote di
imposta di fabbricazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 gennaio  1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale sono stati
iscritti  nella  tariffa  di vendita al pubblico i condizionamenti di
fiammiferi "KM Jolly" e "KM Jumbo";
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 giugno  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999, con il quale sono stati
radiati  dalla  tariffa  di  vendita al pubblico i condizionamenti di
fiammiferi "Lady-S" e "Minerva Giganti";
  Visto  il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, concernente
le linee guida per l'introduzione dell'euro;
  Visto  il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale,
tra  l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide
fino al 31 dicembre 2001;
  Visti  i  regolamenti  CE  n.  2866/98  del  31 dicembre  1998 e n.
1478/2000  del  19 giugno  2000,  con  i  quali  sono  stati  fissati
irrevocabilmente  i  tassi  di conversione tra l'euro e le monete dei
dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
concernente  le  disposizioni  per  la  conversione in euro di valori
indicati in lire;
  Considerata  l'opportunita' di esprimere in euro, secondo le citate
disposizioni,  sia  gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi
ai  fini  dell'applicazione  delle aliquote percentuali di imposta di
fabbricazione,  sia  l'imposta  gravante  sui fiammiferi pubblicitari
omaggio o nominativi;
  Sentito  in merito il comitato di cui all'art. 5 della citata legge
13 maggio 1983, n. 198;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  le  aliquote  dell'imposta di
fabbricazione  sui  fiammiferi  di  ordinario  consumo, stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1998, sono applicate
al  prezzo  di vendita al pubblico espresso in euro secondo le misure
percentuali gia' fissate nel predetto decreto:
    a) 25  per  cento  per  i fiammiferi con prezzo di vendita fino a
0,258 euro la scatola;
    b) 23  per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;
    c) 20  per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;
    d) 15  per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a  1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;
    e) 10  per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore
a  2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di
0,3105 euro la scatola.