IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di fiammiferi "KM Jolly" e "KM Jumbo"; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999, con il quale sono stati radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di fiammiferi "Lady-S" e "Minerva Giganti"; Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, concernente le linee guida per l'introduzione dell'euro; Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2001; Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n. 1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente le disposizioni per la conversione in euro di valori indicati in lire; Considerata l'opportunita' di esprimere in euro, secondo le citate disposizioni, sia gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi ai fini dell'applicazione delle aliquote percentuali di imposta di fabbricazione, sia l'imposta gravante sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi; Sentito in merito il comitato di cui all'art. 5 della citata legge 13 maggio 1983, n. 198; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di ordinario consumo, stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1998, sono applicate al prezzo di vendita al pubblico espresso in euro secondo le misure percentuali gia' fissate nel predetto decreto: a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola; b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola; c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola; d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola; e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.