IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 117 della Costituzione;
  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.   556,   recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
91/68/CEE  relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare
negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
  Visto  il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   22   maggio   2001,  recante  disposizioni  per  la
prevenzione,  il  controllo  e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (T.S.E.);
  Vista   la  direttiva  2001/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del
Consiglio per quanto concerne lo scrapie;
  Tenuto   conto  che  lo  scrapie  e'  un'encefalopatia  spongiforme
trasmissibile rientrante nella disciplina del citato Regolamento (CE)
n.   999/2001  e  che,  in  applicazione  di  detto  regolamento,  la
Commissione  europea  ha adottato, nel corso del Comitato veterinario
permanente  del  4  e  5  dicembre  2001,  una  decisione,  in via di
pubblicazione,  che  modifica, per la parte d'interesse, gli allegati
alla  sopra  citata  direttiva  91/68/CEE,  attuata  con  decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, integrandovi le
garanzie sanitarie relative allo scrapie;
  Ritenuto  di  dare  attuazione,  nel  rispetto  di  quanto disposto
dall'art.   117  della  Costituzione,  come  sostituito  dalla  legge
costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3, alla direttiva 2001/10/CE, ai
sensi   dell'art.   20  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  in
considerazione  del  suo  contenuto tecnico ed esecutivo, demandando,
altresi',  a  successivi  provvedimenti amministrativi, l'adeguamento
degli  allegati al richiamato decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 556, in applicazione delle modifiche disposte in
sede comunitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
556, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art.   2,   comma  1,  lettera  g),  le  parole  "elencate
nell'allegato  B,  rubriche  I  e  II"  sono  sostituite dalle parole
"elencate nell'allegato B, rubrica I";
    b) all'art. 6, comma 1, e' soppressa la lettera b), riguardante i
requisiti relativi allo scrapie;
    c) all'art. 7, comma 1, le parole "nell'allegato B, rubriche II e
III" sono sostituite dalle parole "nell'allegato B, rubrica III "
    d) all'art.  8, comma 1, le parole "all'allegato B, rubriche II e
III" sono sostituite dalle parole "all'allegato B, rubrica III";
    e) all'allegato  B,  relativo  alle  malattie soggette a denuncia
obbligatoria, e soppressa la rubrica II.
  2.  Gli  allegati  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 556, sono modificati con decreto Direttore generale
della  sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione
del Ministero della salute, al fine di adeguarli a quanto disposto in
sede comunitaria.