Art. 2. 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto all'attuazione della direttiva 2001/10/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 242