Art. 2.
  1.  In  relazione  a  quanto  disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto,
si  applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora
provveduto  all'attuazione della direttiva 2001/10/CE, sino alla data
di  entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
  Il   presente   decreto,  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  10 aprile  2002  Ufficio  di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 242