Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2002. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 21 febbraio 2002. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.