Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1
del  precedente  art.  1,  dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita'   indicate   negli  articoli  6  e  7  del  citato  decreto
ministeriale  del  21  febbraio  2002,  entro le ore 11 del giorno 27
marzo 2002.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli  8,  9  e 10 del medesimo decreto del 21 febbraio
2002. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.